Restituzione in termine definitiva non revocabile d’ufficio in appello (Cass. pen. Sez. 6 n. 5248 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza del giudice dell’impugnazione che restituisce la parte nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., non è sindacabile dal giudice dinanzi al quale si è radicata l’impugnativa resa possibile dalla restituzione. Detta ordinanza può essere impugnata solo unitamente alla sentenza che decide sull’impugnazione, attraverso il mezzo proponibile contro quest’ultima decisione. Ne consegue che il giudice dell’appello non può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività o per difetto di interesse, rivenendo sui presupposti della restituzione in termine ormai definitiva, in assenza della sua impugnazione. Tale potere officioso di riesame esula dal perimetro valutativo del generale principio devolutivo fissato dall’art. 597, primo comma, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, adita in sede di gravame avverso la sentenza del giudice dell’udienza preliminare, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato. Questi era stato rimesso in termine per impugnare con ordinanza dell’11 dicembre 2023, emessa dalla stessa Corte in funzione di giudice dell’esecuzione. Nel dichiarare l’inammissibilità, il giudice di secondo grado aveva però sindacato il provvedimento di restituzione in termine, ritenendo insussistenti i relativi presupposti e affermando la tardività dell’impugnazione e la mancanza di un interesse ad impugnare giuridicamente tutelato.
Avverso la sentenza di inammissibilità, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi, la violazione dell’art. 175, comma 5, cod. proc. pen. e l’abnormità del provvedimento per illegittima revoca della restituzione in termine.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo concernente l’illegittima revoca officiosa dell’ordinanza di restituzione in termine. La Corte ha preliminarmente ricostruito il contrasto giurisprudenziale in materia. Un primo orientamento, richiamato dalla sentenza impugnata, riteneva che il giudice dell’impugnazione potesse sindacare la correttezza del provvedimento di restituzione e dichiarare, di conseguenza, la tardività dell’impugnazione. Un secondo e più recente orientamento, opposto al primo, afferma invece che l’ordinanza di restituzione in termine non sia sindacabile dal giudice dell’impugnazione, potendo essere impugnata solo unitamente alla sentenza finale, ex art. 175, comma 5, cod. proc. pen.
Il Collegio ha aderito a quest’ultimo indirizzo, condividendone le ragioni letterali e sistematiche. La norma prevede che l’ordinanza che accoglie la richiesta di restituzione possa essere impugnata «solo» con la sentenza che decide sull’impugnazione, con il mezzo proponibile contro quest’ultima. Il legislatore ha così individuato l’unico strumento di reazione, che non può consistere nella revoca officiosa da parte dello stesso ufficio giudiziario che ha concesso la restituzione, in violazione del principio generale che vieta al giudice di revocare i propri provvedimenti soggetti a impugnazione.
La Corte ha inoltre escluso che le categorie dell’abuso del processo e dell’interesse ad impugnare potessero giustificare il riesame del provvedimento definitivo. L’interesse dell’imputato alla rimozione della condanna è, evidentemente, sussistente e non può essere negato in base a una riconsiderazione critica dell’ordinanza di restituzione, fondata su una valutazione di erroneità dei suoi presupposti. Il sindacato su tale ordinanza, ormai definitiva per mancata impugnazione, può avvenire solo nei modi di legge, non potendo il giudice di appello travalicare il principio devolutivo e il correlato limite della propria cognizione.
La Sesta Sezione ha, infine, dichiarato manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità della preclusione del rilievo officioso dell’inammissibilità, formulato dalla sentenza impugnata con riferimento al rischio di violazione dell’art. 3 Cost., essendo la preclusione correlata alla definitività dell’ordinanza di restituzione. In conclusione, la illegittima declaratoria di inammissibilità ha determinato l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.