Occupazione abusiva: rileva la condotta che consolida il possesso ereditato (Cass. pen. Sez. II n. 38153 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il delitto di invasione di terreni o edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui essendo subentrato nel possesso dello stesso da un ascendente, ove si limiti alla mera prosecuzione dello stato di fatto trasmessogli. Il principio opera a condizione che l’erede non svolga attività ulteriori, finalizzate all’ampliamento, al consolidamento o al rafforzamento dell’occupazione. Tali condotte integrano una autonoma ipotesi delittuosa, distinta da quella originariamente posta in essere dall’antecedente possessore. Il reato di cui all’art. 633 cod. pen. assume natura permanente e la permanenza perdura sino all’allontanamento dell’agente o, in difetto, fino alla pronuncia della sentenza di condanna.
Il Fatto
Un immobile era stato occupato dalla madre dell’imputata in epoca anteriore al 1984. Dopo il decesso della genitrice, l’imputata era subentrata nella disponibilità del bene unitamente agli altri eredi. Gli eredi avevano sottoscritto una transazione con la proprietà, impegnandosi a rilasciare la porzione occupata entro una data determinata.
Il Tribunale aveva assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 633 cod. pen. perché il fatto non sussiste. La parte civile propose appello ai soli effetti civili. La Corte di Appello, in riforma della sentenza, condannò l’imputata al risarcimento del danno. Avverso tale pronuncia l’imputata propose ricorso per cassazione, lamentando violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 633 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La difesa aveva sostenuto che il primo giudice avesse correttamente escluso la sussistenza del reato, poiché l’imputata si sarebbe limitata a subentrare nella disponibilità dell’immobile senza fornire alcun contributo causale all’originaria occupazione e senza realizzare alcuna condotta di abusiva introduzione. Il mancato rilascio, secondo la tesi difensiva, sarebbe stato un mero inadempimento contrattuale.
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. I giudici di appello avevano evidenziato come l’imputata, pur subentrando in una situazione di fatto originata dalla madre, non solo avesse continuato a possedere illegittimamente l’immobile, ma avesse contribuito in maniera fattiva a stabilizzarne gli effetti, realizzando una terrazza e presentando Scia e autorizzazione paesaggistica.
Muovendo da tali accertamenti, la Corte ha escluso l’applicabilità del principio invocato dalla ricorrente, richiamando Sez. II n. 10254 del 26.02.2019 e, nello stesso senso, Sez. II n. 36733 del 23.09.2010 e Sez. II n. 23756 del 04.06.2009. La giurisprudenza richiamata postula quale presupposto indefettibile che la condotta dell’erede non travalichi la mera prosecuzione dello stato di fatto trasmessogli, restando esclusa laddove il subentrante svolga attività ulteriori di ampliamento o consolidamento.
La Corte ha inoltre rammentato che il delitto di invasione assume natura permanente allorché l’occupazione si protragga nel tempo, con permanenza che perdura sino all’allontanamento dell’agente o, in difetto, fino alla pronuncia della sentenza di condanna; ove il comportamento illecito perduri oltre tale momento, viene in rilievo una nuova e autonoma fattispecie, identificabile nella prosecuzione sine titulo dell’occupazione (Sez. II n. 29657 del 27.03.2019; Sez. II n. 22653 del 05.06.2025).
Alla luce di tali principi, i giudici di appello hanno correttamente ritenuto che l’offesa al bene giuridico tutelato si sia arricchita di un quid novi, qualitativo e quantitativo, riconducibile alla condotta autonoma e ulteriormente lesiva posta in essere dalla ricorrente. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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