Refuso sull’art. 416-bis in sentenza di appello non vizia la motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 39972 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è affetta da nullità la sentenza che contenga, all’interno della motivazione, un refuso avulso dal contesto, agevolmente individuabile e riconosciuto come tale dal ricorrente, non derivando da tale situazione alcun pregiudizio per i diritti di difesa. Il principio opera anche quando l’errore incida sull’individuazione della fattispecie posta a base dell’aumento di pena, se la sanzione concretamente stabilita rientra nella forbice edittale del reato esattamente contestato. L’errore facilmente riconoscibile e privo di effetti concreti sul procedimento di determinazione della pena resta privo di conseguenze processuali, mentre il motivo di ricorso che non ne colga la natura diviene manifestamente infondato.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, rideterminava la pena inflitta all’imputato per il reato di utilizzo indebito di strumento di pagamento continuato e per la partecipazione ad associazione a delinquere semplice, con la riduzione per il rito abbreviato. La pena veniva fissata in anni due di reclusione e euro seicento di multa.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, censurando l’individuazione dell’aumento di pena per il reato satellite: nella motivazione della sentenza di appello compariva il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen., in luogo dell’ipotesi esattamente contestata riferibile all’art. 416 cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla costante interpretazione giurisprudenziale sulla rilevanza del refuso contenuto nella motivazione. Richiama la pronuncia di Sez. 6, n. 34493 del 13/03/2013, per la quale non è affetta da nullità la sentenza che contenga un refuso avulso dal contesto, agevolmente individuabile e riconosciuto come tale dal ricorrente, non derivando da ciò alcun pregiudizio per i diritti di difesa.
Il principio viene ribadito dalla successiva Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, secondo cui i refusi non inficiano la validità della sentenza di appello ove non influiscano sulla coerenza logica e sull’adeguatezza della motivazione né siano tali da creare equivoci sull’affermazione di responsabilità.
Su questa base il Collegio applica i principi al caso concreto. Il mero richiamo, nella determinazione dell’aumento di pena, alla fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. non ha determinato alcuna violazione dei diritti di difesa, poiché la sanzione stabilita in aumento è perfettamente rientrante nella forbice edittale prevista dal reato esattamente contestato, ossia quello di cui all’art. 416 cod. pen..
Ne consegue che si tratta di errore facilmente riconoscibile e privo di qualsiasi concreto effetto sul procedimento di determinazione della pena. Il motivo di ricorso, non cogliendo la natura del refuso e la sua irrilevanza sanzionatoria, risulta pertanto manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in euro tremila, in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
Nota della Redazione
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