Riesame reale, nessun termine perentorio per il deposito dell’ordinanza (Cass. pen. Sez. III n. 35396 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio operato dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. alle disposizioni dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. deve intendersi riferito alla formulazione originaria di quest’ultima norma. Ne deriva che non trovano applicazione né il termine perentorio per il deposito della decisione né il divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace, introdotti dalla legge n. 47 del 2015. Il rinvio ha natura recettizia: esso richiama le singole disposizioni contenute nell’atto normativo e non l’istituto nel suo complesso. La diversità strutturale tra misure cautelari reali e personali giustifica una disciplina differenziata, non irragionevole sul piano costituzionale.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani, con ordinanza emessa nel 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un’indagata avverso il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000. La misura riguardava l’utilizzo, da parte di una società, di fatture emesse da altre società ritenute cartiere, impiegate nella dichiarazione annuale IVA per evadere l’imposta.
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza in cassazione articolando tre motivi: violazione del termine per la decisione sul riesame; decisione presa prima dell’udienza di discussione; motivazione apparente sui presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte richiama la decisione delle Sezioni Unite n. 18954 del 31.03.2016, che ha composto un contrasto giurisprudenziale attribuendo natura recettizia al rinvio ai commi 9 e 10 dell’art. 309 cod. proc. pen.. Poiché il comma 6 dell’art. 11 della legge n. 47 del 2015 menziona espressamente solo i commi 9 e 9-bis, il comma 10, nella formulazione novellata, non opera per il riesame reale.
La conclusione è confortata da considerazioni sistematiche, già presenti in Sezioni Unite n. 26268 del 2013 (Cavalli), che ha riconosciuto la legittimità di una disciplina differenziata dei due settori, alla luce del diverso livello di tutela assicurato dalla Carta costituzionale. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 268 del 1986 e n. 48 del 1994, ha tracciato il discrimine sulla diversa protezione dei beni della libertà personale e della libertà patrimoniale.
La Corte richiama anche Sez. III n. 52157 del 27.06.2018 e Sez. III n. 20658 del 17.04.2025, che hanno dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sulle misure cautelari reali. Il comma 10 dell’art. 309 non è applicabile al riesame reale e resta quindi operante solo il testo originario, privo di termine perentorio per il deposito.
Il secondo motivo è inammissibile perché generico e assertivo: il Tribunale ha deciso il riesame depositando il dispositivo all’esito della camera di consiglio e fissando il termine per la motivazione in ragione della complessità del procedimento.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. In tema di sequestro preventivo, la verifica di legittimità non può tradursi in anticipata decisione sul merito della responsabilità, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e legale, restando preclusa la valutazione degli indizi di colpevolezza (Sezioni Unite n. 7 del 23.02.2000). Il Tribunale ha correttamente valutato il fumus commissi delicti, esaminando la documentazione difensiva e argomentandone l’inidoneità, e ha motivato adeguatamente sul periculum in mora, in conformità al principio di Sezioni Unite n. 36959 del 2021 (Ellade). Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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