Traffico illecito di rifiuti e risparmio fiscale: profitto confiscabile per equivalente (Cass. pen. Sez. III n. 41567 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., il profitto confiscabile, anche nella forma per equivalente, può consistere nel risparmio fiscale conseguito mediante l’esposizione in dichiarazione di costi indeducibili, relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da società fittiziamente interposte. Il nesso di pertinenzialità tra profitto e reato sussiste anche quando il vantaggio economico si materializzi in un momento successivo, attraverso una condotta ulteriore: ciò che rileva è che il profitto derivi dal reato che lo presuppone, secondo il principio di causalità, e che sia provato il collegamento del bene rispetto al reato cui la confisca accede.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen. Il Tribunale, in sede di riesame, ha accolto la richiesta della difesa, riconoscendo la sussistenza del fumus commissi delicti ma annullando il decreto sul punto dell’individuazione del profitto e dei beni da vincolare, per difetto di pertinenzialità tra il risparmio fiscale e il reato contestato.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. La difesa dell’indagato ha depositato memoria, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025 e sostenendo che il risparmio di imposta discenderebbe da una condotta autonoma e diversa dal traffico illecito di rifiuti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla consolidata regola secondo cui, contro i provvedimenti in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. per violazione di legge, categoria che ricomprende anche i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov.

Il Collegio ricostruisce poi la nozione di profitto, identificandola nel vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, secondo il parametro della pertinenzialità elaborato dalle Sezioni Unite n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti e n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella. Il profitto può essere di tipo accrescitivo, ma può consistere anche in un risparmio di spesa, come affermato dalle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn.

La Corte dà atto che le Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini hanno ribadito il principio di causalità, precisando che il profitto, per essere tipico, deve corrispondere a un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale, ingenerato dal reato. Tuttavia il requisito della pertinenzialità attiene alla derivazione del profitto dal reato, non alla materialità del bene appreso.

Con specifico riferimento al traffico illecito di rifiuti, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui il profitto confiscabile può concretizzarsi nel risparmio di spesa, ossia nel mancato esborso di costi aziendali doverosi, oggettivamente individuabili ed economicamente valutabili (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione; Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri). Nella specie, il meccanismo di interposizione fittizia, realizzato attraverso le società veicolo, ha generato al contempo evasione di imposta e una movimentazione non tracciabile di rifiuti, occultandone la reale provenienza.

Il ricorso è pertanto accolto. L’ordinanza impugnata è annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., perché riesamini la vicenda attenendosi al principio di diritto enunciato.

Nota della Redazione

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