Riliquidazione della pensione per compensi accessori erogati dopo il pensionamento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 170 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio pensionistico contabile effettuata presso la filiale territoriale dell’INPS diversa da quella competente per residenza del ricorrente, ma unitamente alla sede legale e all’interno dello stesso Comune, non è affetta da nullità ai sensi dell’art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, configurandosi quale mera irregolarità. La costituzione dell’Istituto intervenuta oltre il termine utile per la udienza di trattazione è tardiva e abilita il convenuto alla sola mera difesa, con conseguente inammissibilità dell’eccezione di prescrizione quinquennale proposta solo con la memoria. Nel merito, il diritto alla riliquidazione della pensione con decorrenza originaria sussiste quando il datore di lavoro abbia trasmesso all’INPS il Mod. PA04 attestante i compensi accessori erogati dopo il collocamento in quiescenza, essendo l’Istituto previdenziale mero ordinatore secondario di spesa.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di una università statale con qualifica di ricercatore, è titolare di pensione di vecchiaia diretta con decorrenza dall’1.11.2011, data di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età. Dopo il pensionamento, il datore di lavoro ha erogato compensi accessori arretrati che, secondo il ricorrente, hanno incrementato il monte retributivo posto a base del calcolo pensionistico.
L’università avrebbe quindi emesso un nuovo Mod. PA04, certificando nuovamente i periodi lavorativi e le retribuzioni utili alla ricostruzione della carriera, e lo avrebbe trasmesso all’INPS con nota del 3.10.2013. Non ottenendo alcun riscontro, il ricorrente ha diffidato l’Istituto e ha quindi proposto ricorso alla Corte dei conti per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento dalla decorrenza originaria e alla condanna dell’INPS al pagamento delle differenze. Costituitosi tardivamente, l’INPS ha eccepito la nullità della notifica, ha chiesto la rimessione in termini, l’integrazione del contraddittorio verso il datore di lavoro e la prescrizione quinquennale dei ratei.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto l’istanza di rimessione in termini. L’INPS deduce che la notifica del ricorso sarebbe stata effettuata presso la Filiale Metropolitana di Napoli invece che presso la Filiale Napoli Vomero, competente per residenza del ricorrente. La Corte richiama l’art. 42 c.g.c., che rinvia alle regole del codice di procedura civile e alle leggi speciali sulla notificazione, e l’art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003.
Il ricorrente ha notificato l’atto con modalità telematiche sia alla sede legale dell’Istituto in Roma sia alla filiale metropolitana territoriale. Secondo la Corte, la notificazione alla sede legale e a una struttura territoriale, per quanto diversa da quella competente, non è qualificabile come nulla. Viene in rilievo la circostanza che le filiali coinvolte si trovano nello stesso Comune.
La Corte osserva che la notifica a struttura territoriale non competente, nello stesso Comune, integra una mera irregolarità, non sanzionabile con la nullità, ove pure si accolga la lettura estensiva dell’art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003 invocata dall’Istituto. Il riferimento è alla pronuncia Cass. civ., sez. lavoro, n. 24048/2022, che secondo il testo deporrebbe per l’applicazione delle regole ordinarie dell’art. 145 c.p.c.. Viene richiamata anche l’ordinanza Corte conti, sez. giur. Sicilia, n. 173/2023 e la prassi regolamentare dello stesso INPS, che considera validi i ricorsi indirizzati a ufficio diverso da quello competente.
Ne deriva che la costituzione dell’INPS, depositata il 3.12.2023, è intempestiva. Essa assume valore di mera costituzione formale, con esercizio della sola mera difesa. Diviene perciò inammissibile l’eccezione di prescrizione quinquennale, in quanto eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio.
Nel merito, la Corte accerta che il datore di lavoro ha trasmesso il Mod. PA04 all’INPS per la riliquidazione dalla decorrenza originaria. La tesi dell’Istituto, secondo cui non sarebbe pervenuta alcuna certificazione di rettifica, è smentita dagli atti. L’INPS è qualificato mero ordinatore secondario di spesa. Il ricorso è quindi accolto, con accertamento del diritto alla riliquidazione, condanna alle differenze, interessi e rivalutazione, e condanna dell’INPS alle spese di lite, attribuite al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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