Estinzione del giudizio contabile per rinuncia accettata della parte (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 345 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio contabile, accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 306 c.p.c., applicabile nel rito della Corte dei conti. L’effetto estintivo non discende dalla sola manifestazione di volontà del rinunciante, ma richiede una scelta condivisa, un vero e proprio negozio processuale. L’accettazione è necessaria solo se vi è una parte costituita potenzialmente interessata alla prosecuzione, non essendo richiesto l’accertamento di un concreto interesse. Il giudizio di responsabilità per inadempimento del concessionario della riscossione, con domanda di risarcimento del danno patrimoniale e d’immagine dell’ente impositore, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti ex art. 172, lett. d), C.G.C., con conseguente legittimazione ad agire dell’ente medesimo.
Il Fatto
L’ente pubblico gestore del trasporto urbano conveniva in giudizio, innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, il concessionario della riscossione e la Procura regionale, chiedendo di accertare l’inadempimento contrattuale del concessionario per il mancato introito di somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni pecuniarie, con condanna al pagamento della somma non riscossa, delle maggiorazioni e degli interessi, nonché al risarcimento del danno di immagine.
Il giudizio era stato riassunto davanti alla Corte dei conti dopo che il Giudice di Pace aveva declinato la giurisdizione ordinaria, applicando l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 5569/2023. La Procura regionale, richiamando una precedente pronuncia della medesima Sezione su fattispecie identica, prospettava l’ammissibilità della domanda limitatamente all’accertamento della dispersione delle ragioni creditorie, restando inammissibile quella risarcitoria per danno d’immagine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto la propria giurisprudenza, formatasi su fattispecie analoghe, per affermare che la controversia rientra nella previsione dell’art. 172, lett. d), C.G.C., con conseguente sussistenza sia della giurisdizione della Corte dei conti sia della legittimazione ad agire dell’ente impositore.
Nel corso del giudizio, però, la ricorrente dichiarava la sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione e la volontà di rinunciare agli atti, chiedendo l’estinzione del processo. Il concessionario, già costituitosi, accettava la rinuncia con accordo sulla compensazione delle spese di lite.
La Corte ricorda che la rinuncia agli atti di causa può essere proposta in ogni stato e grado del processo e produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte, nelle debite forme, senza riserve o condizioni. La rinuncia non è un diritto potestativo idoneo a produrre da solo l’effetto estintivo: occorre una scelta condivisa, un vero e proprio negozio processuale.
Sul punto richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l’accettazione è necessaria solo quando nel rapporto processuale vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione, indipendentemente dall’effettivo accertamento di tale interesse. L’accoglimento delle richieste di quella parte potrebbe procurarle un’utilità maggiore rispetto alla semplice chiusura del processo.
Nella specie il concessionario, costituitosi, aveva accettato la rinuncia. Pertanto, in presenza della rinuncia dell’ente accettata dalla controparte, ogni ulteriore statuizione del Collegio resta preclusa e il giudizio va dichiarato estinto, con compensazione delle spese in ragione dell’accordo tra le parti.
Nota della Redazione
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