Contributi PAC e disponibilità titolata dei terreni: dolo e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 29 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
I contributi della politica agricola comune presuppongono una disponibilità titolata delle superfici abbinate alle domande di aiuto: non basta la materiale detenzione o il possesso, occorrendo un titolo legale a fondamento della disponibilità dei terreni. La risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, divenuta esecutiva per effetto dell’art. 282 cod. proc. civ., fa venir meno la proprietà e la disponibilità giuridica dei fondi, con conseguente decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 3, comma 1, legge n. 898/1986. Sussiste la giurisdizione contabile anche nei confronti del privato che, con risorse pubbliche, incida sul programma dell’amministrazione sino a determinarne lo sviamento. Il dolo si desume dalla consapevolezza dell’inadempimento contrattuale e delle diffide ricevute, non dalla mera iscrizione catastale.

Il Fatto

La Procura regionale cita il titolare di una ditta individuale agricola chiedendo la condanna al pagamento, in favore dell’AGEA, di euro 35.577,68 oltre rivalutazione, interessi e spese. L’accusa è di aver percepito indebitamente contributi comunitari per le campagne dal 2018 al 2021, dichiarando la proprietà di vari terreni che, in realtà, erano già rientrati nella disponibilità dell’ISMEA.

I fondi erano stati ceduti al convenuto dall’ISMEA con contratto di vendita con patto di riservato dominio. A seguito della morosità nel pagamento delle rate, il Tribunale di Roma aveva dichiarato risolto il contratto per grave inadempienza, con sentenza passata in giudicato. Il convenuto si difende sostenendo di non aver avuto contezza della vicenda giudiziale, essendo rimasto contumace, e di essersi limitato a riportare i dati delle visure catastali; chiede la sospensione per il pendente giudizio penale e, in subordine, la riduzione dell’addebito.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio afferma la propria giurisdizione contabile, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 4511/2006, n. 7377 del 2013 e ord. n. 20434/2009: decisiva non è la natura del soggetto responsabile, ma la natura pubblicistica del patrimonio e delle finalità. Il privato che incide sul programma della pubblica amministrazione determinandone lo sviamento realizza un danno erariale e instaura un rapporto di servizio con l’ente.

Quanto alla richiesta sospensione, la Corte esclude una pregiudizialità in senso tecnico tra giudizio contabile e penale, in linea con le SS.RR. ord. n. 1/2017, ord. n. 2/2018, ord. n. 4/2018 e ord. n. 6/2018. Gli atti penali divengono atti del giudizio contabile, la cui valutazione spetta al Collegio sulla base dei presupposti propri della responsabilità erariale.

Nel merito, ricostruito il quadro normativo europeo e nazionale, il Collegio aderisce alla giurisprudenza contabile consolidata secondo cui è necessaria una disponibilità titolata delle superfici. Poiché la risoluzione del contratto era divenuta esecutiva già dalla pubblicazione della sentenza, i terreni non erano più nella proprietà del convenuto sin dalla prima annualità contestata.

Le difese sull’ignoranza sono respinte: la notifica dell’atto di citazione si era perfezionata per compiuta giacenza, che produce i medesimi effetti della ricezione; due diffide erano state inviate nel 2006 e nel 2012; l’inadempimento era quasi decennale. I dati catastali, inoltre, assolvono funzioni fiscali e non probatorie della proprietà. Nessun ruolo causale è riconosciuto al C.A.A., che presta assistenza senza poter sindacare la veridicità delle dichiarazioni dell’utente.

Il requisito soggettivo del dolo è quindi manifesto, per la condotta consapevole diretta a indurre in errore l’ente erogatore. La Corte accoglie la domanda e condanna al risarcimento del danno, con rivalutazione monetaria dalla consumazione dell’illecito e interessi legali dalla pubblicazione, oltre spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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