Ottemperanza al giudicato e inerzia sull’attivazione della Carta docente (TAR Veneto n. 1897 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario, la mancata notificazione del titolo esecutivo all’articolazione periferica dell’amministrazione delegata al pagamento non incide né sull’obbligo di adempimento del soggetto pubblico soccombente né sul decorso del termine dilatorio di 120 giorni. L’Ufficio Scolastico Regionale è mera articolazione del Ministero e non il debitore tenuto al giudicato: grava sull’amministrazione l’onere di inoltrare con sollecitudine la sentenza, già provvisoriamente esecutiva, al funzionario responsabile. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa in presenza di “altre ragioni ostative”, autonome rispetto alla manifesta iniquità, valutabili con riferimento alle modalità organizzative dell’adempimento e alla mole del contenzioso seriale.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’importo annuo di € 500,00, in relazione all’anno scolastico 2024/2025, durante il quale aveva prestato servizio a tempo determinato. Il Ministero è stato condannato a erogare la somma tramite il sistema della Carta.
Passata la sentenza in giudicato e notificatala al domicilio digitale del Ministero, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., lamentando l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Ministero si è difeso sostenendo che la sentenza non gli era stata notificata dal procuratore della controparte, che aveva provveduto solo verso l’amministrazione centrale, e che comunque l’Ufficio Scolastico Regionale aveva inserito la pronuncia nel file di monitoraggio mensile trasmesso all’Amministrazione Centrale.
Il Collegio ritiene l’eccezione irrilevante. La sentenza di condanna di primo grado è provvisoriamente esecutiva sin dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ.; l’Ufficio Scolastico Regionale è soltanto un’articolazione periferica del Ministero delegata al pagamento e non il soggetto pubblico soccombente. È pertanto onere dell’amministrazione inoltrare con sollecitudine il titolo al funzionario responsabile, senza che tale incombente ricada sulla parte privata titolare del diritto di credito. Il termine dilatorio risulta decorso infruttuosamente.
Accertato il giudicato e la perdurante inesecuzione, il TAR ordina al Ministero di provvedere all’attivazione della Carta e all’accredito della somma entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, perché provveda in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. Il commissario dovrà compiere ogni adempimento amministrativo, contabile e tecnico, ivi compresa l’iscrizione in bilancio in mancanza di stanziamento: l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico interno.
È invece respinta la domanda di penalità di mora. Il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 15 del 2014, secondo cui la norma ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative”, in considerazione della specialità del debitore pubblico. Nel caso concreto, l’adempimento richiede un procedimento articolato che coinvolge SOGEI e CONSAP ai sensi dell’art. 4 d.P.C.M. 28 novembre 2016, gestito da strutture centralizzate competenti sull’intero territorio nazionale e chiamate a eseguire un elevato numero di pronunce del contenzioso seriale. Tali modalità organizzative e i tempi tecnici integrano ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte, mentre il rimedio commissariale assicura l’esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari del d.m. n. 147/2022, ridotti della metà per il carattere seriale e la non elevata complessità, in complessivi € 339,00 oltre accessori, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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