Rinuncia alla domanda e difetto di sindacato sugli atti del rapporto di (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 87 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla domanda, diversa dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede forme particolari né l’accettazione della controparte, rientra tra i poteri del difensore ed estingue l’azione, determinando la cessazione della materia del contendere. La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica ha carattere esclusivo e si radica quando il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale. In tale sede il giudice contabile ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi del pregresso rapporto di impiego al solo fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, senza conoscerne la legittimità neppure in via incidentale e senza pronunce caducatorie o annullatorie. Il provvedimento determinativo del trattamento economico resta mero presupposto processuale, in quanto appartiene alla giurisdizione del rapporto di impiego.
Il Fatto
Il ricorrente, già ufficiale collocato nella riserva per infermità contratta in servizio e destinatario di pensione privilegiata, ha adito la Corte dei conti chiedendo la ricostruzione della carriera e l’apertura di una seconda posizione contributiva presso l’Arma dei Carabinieri, oltre al riconoscimento dei benefici collegati alla natura risarcitoria della pensione già accertata in altro giudizio.
Il Ministero della Difesa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per confusione espositiva e il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, con riferimento alla pretesa fondata sulla illegittimità del decreto dirigenziale del 17 marzo 2004. L’INPS ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e, per la domanda risarcitoria da mobbing, il difetto di giurisdizione. All’udienza il difensore ha rinunciato alla sola domanda di risarcimento del danno biologico.
La Motivazione della Corte
Sulla domanda rinunciata, il giudice contabile distingue la rinuncia alla domanda dalla rinuncia agli atti: la prima non esige forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l’azione; la seconda richiede invece le forme dell’art. 306 c.p.c. e dell’art. 106 c.g.c. e non produce effetto senza accettazione. La dichiarazione resa in udienza dal difensore integra dunque il potere di disporre della domanda e comporta cessazione della materia del contendere sul punto.
Sulla giurisdizione, la Corte richiama l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite n. 8317/2010, n. 18076/2009, n. 27187/2006 e n. 12722/2005: la giurisdizione contabile è esclusiva e affidata al criterio della materia. Il giudice può delibare gli atti del pregresso rapporto di impiego solo per dedurne l’incidenza sul trattamento di quiescenza, con esclusione di pronunce caducatorie estranee al proprio potere.
Applicando il principio, la Corte rigetta le domande. La supposta duplice posizione contributiva è sfornita di prova e smentita dalle precisazioni dell’amministrazione, secondo cui la diversa numerazione deriva da un mero disguido organizzativo che ha duplicato il fascicolo cartaceo, non la posizione contributiva, rimasta unica. Quanto alla esenzione fiscale connessa alla natura risarcitoria della pensione privilegiata, dagli atti risulta già disposta con nota del luglio 2018.
Le doglianze sulla mancata ricostruzione in carriera a seguito di accertamento sanitario definitivo si infrangono sulla definitività assunta dalla situazione giuridica per effetto del parere del Consiglio di Stato, che ha determinato in modo vincolato la conseguente posizione economica. Il collegio rileva inoltre che il ricorso, per come formulato ai sensi degli artt. 152 e 153 c.g.c., è poco chiaro nell’esposizione dei fatti e delle conclusioni, conducendo quantomeno al rigetto per infondatezza. Le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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