Bandi di gara per alpeggi comunali, requisiti e clausole del capitolato d’affitto (Cons. Stato n. 10230 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento di alpeggi comunali, la lex specialis di gara è sufficientemente chiara quando indica il carico minimo di UBA per la monticazione e i criteri di attribuzione del punteggio aggiuntivo in base alla quota di bestiame in proprietà. Da tali previsioni si desume, in via indiretta, il requisito minimo di partecipazione nella proprietà di una quota parte delle UBA richieste, mentre è sufficiente integrare il possesso con bestiame di altra azienda destinato alla monticazione. Le clausole del capitolato del contratto di affitto, di natura negoziale e relative all’esecuzione, non possono integrare né contraddire le regole del bando in assenza di ambiguità. La revoca dell’aggiudicazione fondata su una diversa e più restrittiva lettura dei requisiti è pertanto illegittima. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull’accordo a valle qualificato come concessione-contratto su bene del patrimonio indisponibile.
Il Fatto
Un Comune aveva affidato mediante prelazione la concessione di un alpeggio a un’azienda agricola, con determinazione che richiamava la proposta di gestione e il carico minimo di 55,97 UBA previsto dal bando. A seguito di verifiche presso il dipartimento veterinario dell’ATS, risultava che l’aggiudicataria aveva iscritto nel registro stalla un numero di capi inferiore a quello dichiarato e, in particolare, possedeva in proprietà una quota di UBA non corrispondente all’80% indicato nella proposta.
Il Comune aveva quindi revocato l’aggiudicazione e ripristinato l’assegnazione all’originario concessionario. L’aggiudicataria impugnava la revoca davanti al TAR Lombardia, che accoglieva il ricorso. Il Comune e l’originario assegnatario proponevano appello, censurando l’interpretazione delle regole di gara e contestando la giurisdizione amministrativa sulla domanda di inefficacia del contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i primi quattro motivi, che condividono la tesi del Comune secondo cui il bando andava integrato con l’art. 7 del capitolato d’affitto, il quale impone all’affittuario di monticare bestiame proveniente dal territorio comunale per raggiungere il carico ottimale. La tesi non regge: il bando è sufficientemente chiaro ed esclude la necessità di integrazioni da fonti diverse.
La lex specialis prescriveva il carico minimo di UBA e attribuiva un punteggio aggiuntivo crescente in base alla percentuale di UBA in proprietà, con un minimo di un punto dal 61% fino a quattro punti tra il 91% e il 100%. Dal combinato disposto delle due previsioni si ricava, in via indiretta, che per partecipare occorreva essere proprietari almeno del 60% dei bovini da monticare, pari a 33,82 UBA. L’aggiudicataria, con 43 capi iscritti corrispondenti a 36 UBA, possedeva tale quota e poteva integrare il resto con bestiame di altra azienda.
Il Collegio ritiene impropria l’integrazione tra bando e capitolato: le clausole contrattuali operano su un piano giuridico diverso, quello negoziale, e disciplinano l’esecuzione del rapporto. Esse, in mancanza di incertezza del bando, non possono integrare né contraddire le regole di gara. Il quarto motivo sovrappone impropriamente requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, che restano concettualmente e giuridicamente distinti. La lettura restrittiva, inoltre, eluderebbe la regola che consente la partecipazione anche ad aziende con sede altrove e urterebbe con la ratio della disciplina, volta a mantenere attiva la produttività del pascolo indipendentemente dalla provenienza dei bovini.
Quanto alla dedotta falsità delle dichiarazioni sull’80% delle UBA, la censura è inammissibile perché non sorregge il provvedimento di revoca e, comunque, irrilevante, non precludendo quella quota l’affidamento. Sul quinto motivo, il Collegio afferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., qualificando l’accordo come concessione-contratto su bene del patrimonio indisponibile ex art. 826 cod. civ., richiamando Cass. civ. sez. II n. 8872 del 2024 sul criterio della destinazione effettiva. È invece devoluta al giudice ordinario la questione sul diritto di prelazione.
L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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