Ottemperanza crediti retributivi docenti supplenti e poteri commissario ad acta (TAR Calabria n. 1163 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, unito al perdurante inadempimento dell’amministrazione, fonda l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto del docente supplente alle differenze retributive e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5 sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001. Il commissario provvede altresì alla rifusione delle spese di lite in caso di ulteriore inerzia, in forza del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Il Fatto

Il Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, con sentenza n. 219/2023 passata in giudicato, ha accertato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Notificata la sentenza e richiesto il pagamento, l’amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto actio iudicati davanti al TAR Calabria, chiedendo l’ottemperanza della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione permane. Il ricorso è pertanto fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., che disciplina l’ottemperanza ai provvedimenti del giudice ordinario.

Il Ministero deve dunque eseguire la sentenza n. 219/2023 secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, a cura della ricorrente. Il TAR nomina sin d’ora, per il caso di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, o suo delegato, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Quanto alle spese dell’eventuale attività commissariale, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5 sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, è dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, ma può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio e non espressamente disciplinata, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.

In caso di mancata rifusione delle spese nel medesimo termine di trenta giorni concesso per l’esecuzione, il Collegio prevede che vi provveda il commissario nominato. Nel silenzio del codice sul punto, opera il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali; ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza; la completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, definisce in unica battuta la res contenziosa. Il Collegio richiama inoltre l’art. 95 c.p.c. e l’art. 510 c.p.c. in materia di esecuzione forzata. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’amministrazione alle spese liquidate in complessivi euro 828,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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