Terapia ABA nei LEA obbligo di erogazione e danno da ritardo (TAR Calabria n. 1343 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il metodo A.B.A. rientra tra i livelli essenziali di assistenza a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità del 2018, in attuazione della legge n. 134/2015. La struttura sanitaria pubblica è pertanto tenuta a garantire l’effettivo trattamento prescritto dai propri servizi specialistici, in via diretta presso centri specializzati oppure in via indiretta mediante rimborso delle spese sostenute dalla famiglia. Il silenzio sulla richiesta di erogazione integra l’omissione provvedimentale che radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La mancata erogazione delle cure prescritte lede il diritto alla salute e integra la fattispecie degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., con risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in via equitativa.

Il Fatto

Al minore, seguito dal Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, è stata confermata la diagnosi di disturbo dello spettro autistico con livello 2. Nella stessa sede è stata prescritta la prosecuzione della riabilitazione logopedica e neuropsicomotoria, da implementare con tecniche comportamentali e, in ragione dell’età, prioritariamente con metodologia A.B.A.

Il genitore ha chiesto all’Azienda l’erogazione della terapia senza ottenere risposta. Il Tribunale di Crotone ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente ha quindi agito per la condanna dell’Azienda all’erogazione diretta o indiretta delle prestazioni, al risarcimento del danno e, in subordine, al rimborso delle spese sostenute presso strutture private. L’Azienda, costituitasi tardivamente, ha contestato la configurabilità di un silenzio tipizzato e l’unicità del metodo A.B.A. rispetto alla patologia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo pregiudiziale della giurisdizione. Richiamando Cass. civ., Sez. Un., n. 1781 del 2022, rileva che la domanda di una specifica prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando richiede l’intermediazione di un provvedimento, ravvisabile anche nell’omissione provvedimentale sulla richiesta dell’interessato.

Nel merito, la Corte osserva che la stessa Azienda aveva prescritto la terapia A.B.A. mediante il proprio servizio specialistico. Se è vero che il metodo non è l’unico idoneo rispetto al disturbo, è altrettanto vero che esso costituisce la proposta terapeutica formulata dall’Azienda intimata: l’eccezione difensiva resta quindi smentita dai documenti.

La qualificazione della prestazione come LEA discende dall’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e dalle conseguenti Linee di indirizzo, in attuazione della legge n. 134/2015. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 8708 del 2023 e TAR Calabria, Sez. II, n. 424 del 2024, il Collegio afferma che deve essere garantito l’effettivo trattamento, anche mediante erogazione indiretta, per realizzare la prestazione di risultato riconosciuta nei livelli essenziali.

Accertato l’obbligo di erogare le prestazioni indicate nella nota specialistica, previa visita che attualizzi il piano terapeutico, il Tribunale esclude la necessità di una astreinte: in caso di inadempimento sarà comunque dovuto il rimborso delle somme anticipate dai genitori, credito azionabile con il rimedio dell’ottemperanza.

Quanto al danno, la mancata erogazione delle cure prescritte dalla stessa struttura competente ha leso il diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost. Integrata la fattispecie degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., come interpretati da Cass. civ., Sez. Un., n. 26972 del 2008, il pregiudizio è liquidato in via equitativa in € 2.000,00 per ogni anno di ritardo, dal 2020 alla data della decisione, per complessivi € 10.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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