Notifica in proprio del ricorso e accesso agli atti disciplinari forensi (TAR Emilia-Romagna n. 1481 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso giurisdizionale amministrativo eseguita dalla parte personalmente, mediante la propria casella di posta elettronica certificata, è inesistente. La facoltà di notificazione a mezzo PEC di cui alla legge n. 53/1994 è riservata agli avvocati e ai procuratori legali e richiede l’utilizzo di un indirizzo risultante da pubblici elenchi. Operando il rinvio dell’art. 39 c.p.a., trova applicazione l’art. 137 c.p.c., che impone l’esecuzione della notifica da parte dell’ufficiale giudiziario. Il deposito telematico effettuato oltre il termine decadenziale decorrente dalla notifica, senza alcuna giustificazione della dilazione, determina l’inammissibilità del ricorso. La natura riservata degli atti del procedimento disciplinare forense non integra di per sé un’esclusione del diritto di accesso, ma la domanda resta priva dei presupposti quando non è dimostrato l’interesse concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti richiesti.

Il Fatto

Il ricorrente, che agisce in proprio, riferisce di essere stato attinto da un procedimento penale per calunnia, originato da una denuncia-querela presentata congiuntamente da due professionisti. Il giudizio penale si è estinto in appello per intervenuta prescrizione. Il ricorrente assume di essere esposto a un potenziale onere risarcitorio connesso alla lesione dell’onore e della reputazione professionale dei denuncianti.

Per apprestare la propria difesa, ha chiesto la copia del fascicolo storico-disciplinare di uno dei professionisti, degli atti del procedimento avanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna e del fascicolo del procedimento svoltosi avanti al Consiglio Nazionale Forense. Le istanze sono state respinte dagli organi destinatari; il CNF non ha riscontrato nel merito l’istanza, con formazione del silenzio-rigetto. Da qui il ricorso per l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto i profili in rito, che ritiene preclusivi dell’esame del merito. Il ricorrente ha inviato il ricorso mediante la propria PEC, richiamando nell’oggetto del messaggio le facoltà di cui alla legge n. 53/1994. Il Tribunale rileva che tale disciplina è riservata agli avvocati e ai procuratori legali e prescrive l’uso esclusivo di un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi, condizione non rispettata.

Ne deriva l’inesistenza della notifica. Per effetto del rinvio contenuto nell’art. 39 c.p.a., avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 137 c.p.c., a norma del quale le notificazioni sono eseguite dall’ufficiale giudiziario su istanza di parte. Il ricorso non risulta pertanto ritualmente instaurato.

Il Tribunale aggiunge un ulteriore profilo di inammissibilità: il deposito è avvenuto tre giorni oltre il termine decadenziale dei trenta giorni dalla notifica. Il termine scadeva venerdì 22 maggio 2026, mentre il deposito è stato effettuato lunedì 25 maggio. Il Collegio osserva che il deposito telematico è consentito anche nelle giornate di sabato e domenica e che non è stata offerta alcuna motivazione della dilazione: il tentativo del 22 maggio, rifiutato dal sistema per la presenza di file non ammissibili, non vale a sanare il ritardo.

Passando al merito, il Collegio respinge la tesi del CNF secondo cui gli atti dei procedimenti disciplinari sarebbero sottratti all’accesso perché di natura giurisdizionale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. III, n. 5004 del 30.10.2017, richiamata da Cons. St. n. 1121/2022), rileva che né l’art. 58 legge n. 247/2012 né l’art. 12 del regolamento CNF 2/2014 affermano un’esclusione del diritto di accesso. La natura riservata degli atti può giustificare una valutazione più restrittiva in concreto, ma una limitazione sarebbe ammessa solo in presenza di dati sensibili o sensibilissimi del professionista.

La domanda resta però priva dei presupposti. Manca del tutto la dimostrazione dell’interesse concreto ed attuale alla conoscenza degli atti: non è prospettata l’azione giudiziaria che il ricorrente intenderebbe proporre, né è dimostrata la pendenza di un giudizio. Il Consiglio distrettuale ha peraltro chiarito che la somma indicata dal ricorrente non è oggetto di controversia civile, ma deriva dalla condanna penale. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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