Espulsione non eseguita impedisce il nulla osta al lavoro (TAR Toscana n. 1625 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di espulsione amministrativa non eseguito e ancora efficace costituisce ostativo vincolato al rilascio del nulla osta al lavoro e, se il titolo è già stato rilasciato, valido motivo di revoca. Il mero decorso del termine di divieto di reingresso non è condizione necessaria e sufficiente per consentire il rilascio di titoli di ingresso e soggiorno. Al dato temporale deve accompagnarsi l’effettivo allontanamento, anche volontario, oppure una speciale autorizzazione ministeriale al reingresso anticipato. Il carattere vincolato dell’espulsione giustifica la motivazione dell’atto amministrativo fondata sul mero richiamo al parere ostativo della Questura.
Il Fatto
Su istanza di un datore di lavoro, lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Firenze rilasciava al ricorrente il nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi, ai sensi dell’art. 42 del D.L. n. 73/2022. Avviato il procedimento e rimasto l’interessato silente, la Prefettura revocava il nulla osta con provvedimento del 29 luglio 2024. A fondamento della revoca poneva un parere ostativo della Questura, determinato dalla presenza di un decreto di espulsione amministrativa emesso dal Prefetto di Roma il 28.03.2012, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR Toscana, deducendo violazione di legge e carenza motivazionale. Sosteneva che il provvedimento espulsivo era risalente e che il termine ostativo al reingresso era ormai decorso, oltre ad assumere di aver ritirato il visto di ingresso presso le autorità diplomatiche del proprio paese. Il Ministero dell’Interno si costituiva e depositava documentazione. Il Tribunale disponeva incombenti istruttori e, in sede cautelare, accoglieva l’istanza sotto il profilo del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e concentra l’analisi sull’unico motivo, che investe la valutazione amministrativa della sola segnalazione della Questura. Il ricorrente riteneva irrilevante un’espulsione risalente al 2012 e ormai superata dal decorso del termine di divieto di reingresso. La tesi non viene accolta.
Dagli atti emerge che il nulla osta è stato rilasciato secondo le procedure dell’art. 42 del D.L. n. 73/2022. La Questura ha espresso parere negativo a fronte del decreto di espulsione del 28.03.2012, mai portato ad esecuzione, per il quale risulta deferimento all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 cod. pen. Gli accertamenti di polizia collocano il ricorrente in Italia il 16.11.2023, quindi prima del dedotto ritiro del visto, non provato. L’Amministrazione ha così ritenuto credibile che lo straniero non abbia mai lasciato il territorio nazionale.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’espulsione amministrativa ha carattere vincolato, essendo le ipotesi di violazione rigorosamente descritte dalla normativa (Cass. civ., Sez. II, n. 27532 del 02.12.2020). L’esistenza e l’efficacia del decreto non sono contestate, né il provvedimento risulta impugnato ai sensi dell’art. 13, comma 8, del D.Lgs. n. 286/1998. Da qui il riconoscimento del carattere ostativo al rilascio del nulla osta e, nel contesto della procedura speciale, alla permanenza del titolo già rilasciato, con conseguente legittimità della revoca.
Il Collegio esclude che il mero decorso del tempo sia sufficiente. L’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 vieta l’ingresso degli stranieri espulsi salvo speciale autorizzazione o decorso del divieto. Il dato temporale deve però accompagnarsi all’effettivo allontanamento o all’autorizzazione ministeriale (art. 13, commi 13 e 14, del D.Lgs. n. 286/1998). L’art. 43 del D.L. n. 73/2022 esclude espressamente dalle procedure semplificate gli stranieri destinatari di espulsione, e la previsione opera con maggiore forza per chi è giuridicamente presente sul territorio. Il Collegio richiama infine TAR Lombardia Milano, Sez. I, n. 1687 del 09.07.2021 e Cons. Stato, Sez. III, n. 7401 del 29.10.2019, secondo cui il diniego è vincolato in mancanza di revoca del decreto non eseguito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00.
Nota della Redazione
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