Divieto detenzione armi e avvio procedimento: urgenza non in re ipsa (TAR Calabria n. 1768 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti volti a disporre il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi l’urgenza di provvedere non è in re ipsa, ma deve essere verificata in concreto. Quando il destinatario ha già ceduto spontaneamente le armi prima dell’adozione del decreto, la situazione di pericolo è cessata e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 non trova giustificazione. Tale omissione è idonea a viziare il provvedimento, determinandone l’illegittimità, salva la prova, a carico dell’amministrazione, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto con cui il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia ha disposto, nei suoi confronti, il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi. Il provvedimento si fonda su un decreto di sequestro preventivo adottato in un procedimento penale per il reato di cui all’art. 633 cod. pen. e su alcune denunce risalenti, mai seguite da condanna.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, per l’omessa comunicazione di avvio in assenza di concrete esigenze di celerità, e il travisamento dei fatti: il sequestro era stato annullato dal Tribunale del Riesame e le armi erano state cedute a terzi otto mesi prima del decreto. La Prefettura chiede la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo, con valenza assorbente. Richiama l’orientamento secondo cui l’urgenza sarebbe intrinseca alla misura, con esclusione della doverosità della comunicazione di avvio (tra le altre, T.A.R. Salerno n. 2134 del 2024, T.A.R. Catania n. 2600 del 2023, T.A.R. Brescia n. 1061 del 2022).
Tale indirizzo non si attaglia al caso concreto, perché non ricorre alcuna situazione di pericolo da fronteggiare o prevenire. Il destinatario del divieto aveva già ceduto spontaneamente le armi otto mesi prima dell’emissione del decreto, con dichiarazione annotata nei registri: la situazione di urgenza qualificata era dunque cessata.
Il Collegio valorizza anche il tempo intercorso tra l’adozione del decreto e la notifica all’interessato. Il ritardo conferma l’insussistenza delle ragioni di celerità e rende l’omissione degli adempimenti partecipativi priva di reale giustificazione. La Prefettura avrebbe potuto e dovuto acquisire il contributo procedimentale dell’interessato.
Sul piano dell’utilità concreta dell’apporto, il ricorrente avrebbe potuto esporre le ragioni della propria affidabilità: l’annullamento del sequestro preventivo da parte del Tribunale del Riesame e la cessione delle armi. Si tratta di circostanze rilevanti sul piano istruttorio e antecedenti al decreto, del tutto pretermesse dall’amministrazione.
La Corte esclude altresì la prova di resistenza. La Prefettura, nella memoria, si limita a richiamare giurisprudenza e norme in materia di detenzione delle armi, senza prendere posizione sui fatti dedotti: non dimostra che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del decreto e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità. Spese compensate.
Nota della Redazione
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