Requisiti contributivi pensione di vecchiaia e onere della prova nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 237 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla pensione grava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2967 cod. civ.. L’eccezione di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 non è proponibile in tale sede, poiché la norma opera solo nelle controversie devolute al giudice ordinario in materia di assicurazione generale obbligatoria. Le deroghe al requisito contributivo elevato dal d.lgs. n. 503/1992 sono di stretta interpretazione e il loro presupposto va dimostrato da chi le invoca. Le settimane accreditate presso la CPDEL e la contribuzione figurativa per maternità non rilevano se manca il requisito del rapporto di lavoro subordinato.
Il Fatto
La ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, previa verifica della regolarizzazione della propria posizione assicurativa da parte del Comune presso cui aveva lavorato, con condanna dell’INPS alla riliquidazione del trattamento dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione.
Il Tribunale di Enna, con sentenza n. 455/2023, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti. Riassunto il giudizio, l’INPS eccepisce la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, la non computabilità dei contributi afferenti a contratti d’opera e, in subordine, la prescrizione. Il Comune non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il giudice nega anzitutto il rinvio chiesto in udienza: l’INPS si è costituito tempestivamente e la ricorrente aveva l’onere di prendere posizione sulle eccezioni; la pendenza di altro giudizio sui contributi figurativi non è documentata né allegata in ricorso.
L’eccezione di decadenza è respinta. La giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere che l’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applichi solo alle controversie davanti al giudice ordinario e non al giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, con richiamo, tra le altre, alle sentenze Sez. giur. per la Regione siciliana n. 169/2022 e Sez. giur. Lazio n. 427/2020.
Nel merito il ricorso è respinto per carenza di prova dei fatti costitutivi, secondo il principio dell’art. 2967 cod. civ. richiamato dalla Sez. Giur. d’Appello per la Regione siciliana n. 85/A/2017. Il d.lgs. n. 503/1992 ha elevato dal 1° gennaio 1993 il requisito contributivo da 15 a 20 anni, prevedendo deroghe per categorie determinate. La ricorrente invoca la terza deroga, che presuppone almeno 15 anni di contribuzione da lavoro subordinato e 25 anni di anzianità assicurativa, ma non ne dimostra il possesso.
Le settimane accreditate presso la CPDEL ammontano a 405, importo inferiore ai 15 anni pretesi; inoltre l’ente ne ha chiesto la ripetibilità in ragione della non assoggettabilità dei contratti d’opera agli obblighi previdenziali. I periodi in cassa INPS dal 1987 al 1993 risultano parimenti sforniti di contribuzione. Le poche settimane del 1993 si fondano su deliberazioni di Giunta municipale poi annullate dall’organo di controllo.
Quanto alla contribuzione figurativa per maternità, la ricorrente non indica l’anzianità sottesa al cumulo né prova di aver ottenuto l’accredito. L’INPS ha correttamente rigettato la richiesta per mancanza del requisito dei cinque anni minimi di iscrizione. Il diritto preteso, conclude la Corte, non è allo stato assistito dai necessari requisiti; le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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