Spese lite TAR e limiti tabellari: liquidazione simbolica lede effettività tutela (Cons. Stato n. 258 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che condanna alle spese è tenuto a liquidarle secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come rivisti dal D.M. n. 147/2022, e deve motivare l’eventuale scostamento apprezzabile dai valori medi tabellari. Nel sistema successivo all’abrogazione delle tariffe professionali non opera più il vincolo di inderogabilità dei minimi di cui all’art. 24 della legge n. 794/1942, ma resta il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude compensi simbolici non consoni al decoro della professione. La liquidazione immotivata in misura manifestamente inferiore ai parametri, specie in un contenzioso seriale alimentato dall’inerzia dell’amministrazione, lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 47 CDFUE, e va riformata in appello con nuova liquidazione equitativa. La serialità del contenzioso non giustifica la compensazione né la riduzione simbolica delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Savona la condanna dell’Amministrazione a rilasciare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, computando anche gli anni di insegnamento a tempo determinato. Il titolo esecutivo recepiva la decisione della Corte di Giustizia del 18 maggio 2022, che aveva ritenuto contrario alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70 il beneficio riservato ai soli docenti a tempo indeterminato.
Il TAR Liguria, con sentenza n. 580/2025, ha accolto integralmente il ricorso per ottemperanza. Ha però liquidato le spese di lite in soli 500,00 euro, “tenuto conto del carattere seriale nonché della natura della controversia”. Da qui l’appello del ricorrente, limitato alla statuizione sulle spese e all’asserita violazione dei minimi tabellari, del decoro professionale e dell’effettività della tutela. L’Amministrazione si è costituita con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili, richiamando Cons. Stato n. 169/2025 del 13 gennaio 2025 e Ad. Plen. n. 8 del 24 maggio 2007: il giudice dispone di ampia discrezionalità sulla statuizione delle spese e può riconoscere i giusti motivi di compensazione, ma deve tener conto di tutte le circostanze del caso concreto. Quando però sia intervenuta condanna, occorre applicare il D.M. n. 55/2014, artt. 4 e 5, valutando caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, nonché natura, difficoltà e valore dell’affare.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 della legge n. 27/2012 e la disciplina dell’art. 13 della legge n. 247/2012, non sussiste più il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tabellari già posto dall’art. 24 della legge n. 794/1942. I parametri ministeriali restano tuttavia il riferimento, con facoltà di discostarsene in modo motivato. In caso di scostamento apprezzabile dai valori medi, il giudice deve indicare i criteri seguiti.
Il limite invalicabile è individuato nell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta di liquidare somme simboliche non consone al decoro della professione. Su questo punto la sentenza appellata è censurabile: il TAR si è limitato a richiamare la soccombenza, senza argomentare una compensazione parziale, e la sola “serialità” del contenzioso non la giustificherebbe. Per la Corte essa, semmai, aggrava la posizione di un’amministrazione che reitera un contegno già riconosciuto illegittimo, in contrasto con il principio di leale collaborazione.
La liquidazione immotivata in misura manifestamente incongrua rispetto alle previsioni tabellari si palesa idonea a intaccare l’effettività della tutela giurisdizionale degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 47 CDFUE. Ne deriva la riforma della statuizione e una nuova liquidazione equitativa, che può coincidere con il minimo tabellare richiesto dall’appellante, tenuto conto dell’impegno richiesto da una causa vertente su un’unica questione.
L’appello è pertanto accolto: le spese del primo grado sono liquidate in 1.189,00 euro oltre oneri di legge e, in applicazione della soccombenza, quelle del grado d’appello in 1.000,00 euro, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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