Silenzio-inadempimento e provvedimento espresso negativo in corso di causa: appello improcedibile (Cons. Stato n. 3366 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul silenzio inadempimento, il sopravvenire di un provvedimento espresso dell’amministrazione in corso di causa non integra cessazione della materia del contendere quando il contenuto sia negativo e il bene della vita non sia stato conseguito dall’istante, neppure con effetti ex tunc. Si determina invece un evento impeditivo del giudizio che elimina una condizione dell’azione, l’interesse ad agire, con la conseguenza che il ricorso di primo grado diviene improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Ne deriva, in appello, la riforma della sentenza che abbia respinto il ricorso nel merito, restando assorbite le eccezioni delle amministrazioni intimate. L’improcedibilità non preclude la cognizione sul punto del contributo unificato, da determinare secondo la soccombenza sostanziale della parte privata.
Il Fatto
Il ricorrente, conduttore e promissario acquirente di un immobile di proprietà dell’Agenzia del demanio, aveva chiesto al Comune, con pec del 2 luglio 2024, l’emanazione di un provvedimento espresso di chiusura, nel senso dell’auspicata archiviazione, del procedimento per abusivismo edilizio aperto a suo carico dal 2020 per opere eseguite sull’immobile.
Non ottenendo riscontro, propose ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio inadempimento. Il TAR per il Friuli Venezia Giulia respinse il ricorso, escludendo l’inadempimento comunale e compensando le spese. L’interessato ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, oltre alla natura meramente interlocutoria delle note richiamate dal primo giudice.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio il Comune ha adottato un’ordinanza di demolizione delle opere indicate nel verbale di sopralluogo, definendo il procedimento nel senso del rigetto dell’istanza. L’appellante ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese, sostenendo l’illegittimità del provvedimento definitorio e la sussistenza di un precedente inadempimento comunale rispetto all’obbligo di provvedere tempestivamente.
Il Collegio rileva in via preliminare l’improcedibilità del gravame, che esime dall’esame delle eccezioni sollevate dalle amministrazioni, compresa quella di difetto di legittimazione passiva dello Stato formulata dall’Agenzia. Il Comune ha effettivamente provveduto in relazione all’istanza del luglio 2024.
A ciò non consegue però la cessazione della materia del contendere: il bene della vita cui aspirava l’istante non è stato conseguito, tanto meno con effetti ex tunc. È stato sì emanato un provvedimento espresso, ma di contenuto negativo e già oggetto di separata impugnativa. La Corte richiama sul punto il proprio recente precedente di sezione, vertente su analoga questione, n. 6828 del 2025.
Al sopravvenire del provvedimento espresso nel giudizio di secondo grado si riconnette dunque un evento impeditivo del giudizio, che fa venire meno una condizione dell’azione, l’interesse ad agire. Per tale ragione il ricorso di primo grado diviene improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese di entrambi i gradi sono integralmente compensate fra le parti costituite, in ragione della novità e complessità delle questioni, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.. Non emergono elementi per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto n. 197 del 23 ottobre 2025, ex art. 136 t.u. n. 115 del 2002. Ai fini del contributo unificato si applica il criterio della soccombenza sostanziale dell’appellante.
Nota della Redazione
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