Diniego permesso di lungo periodo: no all’automatismo per la condanna (TAR Lazio n. 36 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi sul solo dato della intervenuta condanna penale. L’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 richiede un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, espresso con motivazione articolata, che tenga conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Ogni forma di automatismo ostativo in conseguenza di condanne riportate è esclusa. Il provvedimento che si limiti a richiamare la condanna, senza indicare gli estremi della sentenza e senza valutare in concreto il radicamento dell’interessato, è illegittimo per vizio motivazionale.

Il Fatto

La ricorrente, straniera regolarmente presente in Italia da circa dieci anni con il proprio nucleo familiare, presenta istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato. La Questura nega il titolo e l’istanza di annullamento viene accolta con la sentenza n. 372/2018, che rileva l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.

L’Amministrazione riesamina la pratica, ma emette un nuovo provvedimento di conferma del diniego, notificato il 20 giugno 2019. La ricorrente impugna tale atto davanti al TAR, deducendo l’omessa indicazione del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il difetto di motivazione e di istruttoria e l’eccesso di potere ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso, escludendo che operi per i soggiornanti di lungo periodo l’automatismo ostativo assunto dalla Questura a fondamento del diniego. La norma di riferimento è l’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il permesso non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e nel valutare la pericolosità si tiene conto anche di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.

Il decreto impugnato si limita a dare atto della condanna riportata dalla straniera, ritenendola da sola sufficiente a comportare il rigetto dell’istanza. Tale assunto non è condivisibile. Secondo il consolidato orientamento richiamato dal Tribunale — Cons. Stato, sez. III, 12 aprile 2023, n. 3694; id., 15 luglio 2022, n. 6075; Cons. Stato, III, 30 ottobre 2024, n. 8628 — la previsione dell’art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 esige un giudizio di pericolosità sociale sorretto da motivazione articolata, non incentrata sulla sola condanna.

Il giudizio deve considerare la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, con esclusione di ogni automatismo conseguente alle condanne penali. Il Tribunale osserva che l’automatismo espulsivo, regola generale in materia di permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, incontra un correttivo in presenza di legami familiari e, per quanto rileva, nel caso del permesso di lungo periodo.

Nel caso concreto la Questura non specifica né gli estremi della sentenza né le motivazioni in essa espresse, dalle quali desumere elementi specifici — modalità di commissione, durata delle condotte — sui quali fondare un concreto giudizio di pericolosità. La mera affermazione di stile circa l’avvenuta valutazione del soggiorno e del radicamento, senza alcun supporto specificativo, non è sufficiente. Manca una valutazione in concreto della effettiva e attuale pericolosità.

Il provvedimento è dunque illegittimo per vizio motivazionale ed è annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione all’esito del bilanciamento tra gravità dei reati, radicamento, legami familiari e inserimento sociale e lavorativo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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