Principi di diritto (Massima) Ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., l’interruzione della prescrizione si realizza con la notificazione dell’atto che inizia il giudizio e la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce. L’effetto interruttivo permanente opera anche quando il giudizio sia stato promosso dal debitore per l’annullamento dell’atto di esercizio del credito e il creditore si sia costituito chiedendo il rigetto. È irrilevante che la sentenza sia di mero rito e non di merito. La notifica del ricorso, anche se irricevibile o inammissibile, vale come manifestazione della volontà di far valere o di opporsi al diritto, e tali effetti si riconnettono specularmente alla costituzione della controparte.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti al TAR Toscana l’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune le aveva intimato il pagamento di oneri concessori e sanzioni per un edificio polifunzionale, per un totale di oltre 166.000 euro. Il primo giudice ha respinto il ricorso, ritenendo il credito non prescritto perché la prescrizione era stata interrotta e sospesa per tutta la durata del contenzioso iniziato nel 2005.
La società ha appellato, sostenendo che il giudizio di annullamento, introdotto dal debitore e concluso con una pronuncia di irricevibilità e inammissibilità, non potesse produrre effetti interruttivi e sospensivi sul credito del Comune, che si era limitato a resistere senza formulare domanda di accertamento positivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello richiamando il combinato disposto degli artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, cod. civ.: l’interruzione si produce con la notificazione dell’atto introduttivo e la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Nel caso concreto, l’impugnazione del 2005 degli atti con cui il Comune aveva esercitato il credito ha interrotto il termine, che ha ripreso a decorrere solo dalla definizione del giudizio.
La Corte ritiene irrilevante che l’azione sia stata proposta dal debitore anziché dal creditore. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 193 del 2022, afferma che la pendenza di un giudizio di accertamento negativo del credito, avviato su istanza del debitore, è idonea a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione. La costituzione del creditore che chiede il rigetto della domanda altrui integra gli estremi dell’art. 2943, comma 2, cod. civ., quando è volta a ribadire le ragioni del proprio credito.
Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza di legittimità citata: Cass. civ., Sez. III, n. 19738 del 2014 e n. 7737 del 2007 in tema di opposizione a precetto, n. 13438 del 2013 per la revocazione, n. 5369 del 2019 e n. 1550 del 2018 per l’opposizione a ordinanza-ingiunzione. Da tali pronunce si ricava che l’effetto interruttivo permanente si ricollega anche alla costituzione del convenuto creditore che chieda il rigetto dell’azione promossa nei suoi confronti.
Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude che rilevi la natura della sentenza amministrativa, di mero rito e non di merito. Gli artt. 2943 e 2945 cod. civ. riconnettono gli effetti alla notificazione dell’atto introduttivo e al passaggio in giudicato, qualunque ne sia la natura: la notifica di un ricorso, in astratto anche irricevibile o inammissibile, manifesta la volontà di far valere il diritto o di opporsi, e in via speculare tali effetti si riconnettono alla costituzione della controparte.
Il terzo motivo, dipendente dai primi due, è dichiarato assorbito. L’appello è quindi respinto, con condanna della società al pagamento delle spese del grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
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La riassunzione ex art. 15, comma 4, cod. proc. amm. opera solo tra TAR e non verso il Consiglio di Stato o il CGARS. Il giudice di primo grado incompetente dichiara inammissibile il ricorso per ottemperanza, ferma la riproposizione nei termini prescrizionali.
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