Revoca divieto detenzione armi richiede istruttoria su decorso del tempo (TAR Sardegna n. 488 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza in materia di divieto di detenzione di armi è espressione di ampia discrezionalità, ma deve fondarsi su un’istruttoria congrua e su una motivazione che consenta al giudice di verificarne la razionalità. Il diniego di revoca del divieto adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando non tenga conto del lungo tempo trascorso dal fatto illecito, dell’assenza di sopravvenienze a carico dell’interessato e della sua condotta successiva. Il potere cautelare di prevenzione degli abusi nell’uso delle armi non è sanzionatorio e non richiede un obiettivo abuso accertato, ma non può tradursi in un giudizio apodittico di permanente inaffidabilità. L’Amministrazione è tenuta a rivalutare la posizione del richiedente in termini attuali e a dar conto delle ragioni per cui gli elementi favorevoli risultino recessivi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito il divieto di detenere armi e munizioni adottato dalla Prefettura ai sensi dell’art. 39 TULPS, dopo una denuncia per minaccia aggravata con uso delle armi e un decreto penale di condanna. A seguito dell’estinzione del reato e del decorso di un significativo lasso temporale, l’interessato ha presentato istanza di revoca del divieto, allegando la propria condotta irreprensibile.
La Prefettura ha respinto l’istanza richiamando l’attività istruttoria e le osservazioni delle Forze dell’ordine, ritenute dimostrative dell’insussistenza delle condizioni di affidabilità. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sardegna, dolendosi del difetto di motivazione e di istruttoria. Nel corso del giudizio, una domanda incidentale di accesso è stata accolta con ordinanza, consentendo l’acquisizione della documentazione istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto di portare armi sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. L’eccezione opera solo per soggetti dei quali sussista la piena sicurezza circa il buon uso delle armi, in chiave prognostica. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2019, il TAR ribadisce che il legislatore gode di ampio margine nella regolamentazione dei presupposti della licenza.
Il potere di cui all’art. 39 TULPS ha finalità cautelare, non sanzionatoria. Il pericolo di abuso va inteso nella più ampia accezione, senza necessità di un abuso accertato. L’Amministrazione non è tenuta a una motivazione particolare, se non per escludere scelte irrazionali o arbitrarie, come chiarito da Cons. Stato, Sez. III, n. 8360 del 2019 e n. 3590 del 2016.
Il Collegio precisa però che il giudizio prognostico deve basarsi sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze concrete e tradursi in una congrua motivazione, che renda verificabili i presupposti della scelta (Cons. Stato, Sez. III, n. 5039 del 2014 e n. 1521 del 2014). Nel caso concreto, la Prefettura non ha valutato il lungo tempo trascorso, l’assenza di appunti sulla condotta e l’esito del riscontro del Comando Provinciale, che non segnalava situazioni conflittuali o frequentazioni pregiudizievoli.
Il fatto illecito del 2011 poteva collocarsi come fatto isolato. Già allora il Comando Provinciale aveva evidenziato l’ottima condotta morale e civile dell’interessato. La Prefettura avrebbe dovuto indicare su quali elementi fondare un giudizio attuale di inaffidabilità o attivare un supplemento istruttorio. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e obbligo di nuova istruttoria entro 60 giorni, con spese poste a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.