Segnalazione in SIC legittima con preavviso provato e anticipo di quindici giorni (ABF Collegio di Palermo n. 3453 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione di un ritardo di pagamento nelle banche dati creditizie è legittima, nei confronti della persona fisica, solo se preceduta dal preavviso prescritto dall’art. 125, comma 3, TUB e dall’art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i SIC. L’invio tramite vettore privato con tracciatura della spedizione, lettura del codice a barre univoco e certificazione dell’avvenuta consegna integra prova idonea della ricezione del preavviso. La segnalazione diviene legittima decorsi quindici giorni dalla spedizione, purché l’intermediario provi il momento dal quale essa è divenuta visibile ai partecipanti. La segnalazione anteriore al preavviso resta illegittima e va cancellata; quelle successive alla ricezione sono legittime.
Il Fatto
Il ricorrente, coobbligato in un contratto di finanziamento stipulato per l’acquisto di mobili, contesta la segnalazione a sofferenza presente nelle banche dati CRIF (EURISC) e CTC. Egli espone di aver regolarizzato i ritardi maturati nel corso del rapporto, estinto regolarmente il 27.08.2025, e di risultare ancora segnalato con aggiornamento negativo ad agosto 2025. Dopo il reclamo del 23.10.2025, l’intermediario ha prodotto un preavviso e un tracciamento della spedizione, senza però fornire — secondo il ricorrente — prova certa dell’effettiva ricezione. Il ricorrente chiede quindi che la segnalazione sia dichiarata illegittima e cancellata.
L’intermediario resiste. Sostiene che il coobbligato risponde in via solidale ex art. 1292 cod. civ. e che le comunicazioni contrattuali vanno indirizzate al domicilio eletto. Deduce di aver inviato i preavvisi del 28.08.2023, 28.12.2023 e 28.02.2025 tramite Selecta Service Monitor all’indirizzo dichiarato alla stipula, mai disconosciuto né modificato, con tracciatura satellitare e consegna certificata. Le segnalazioni, decorrenti da febbraio 2024, sarebbero coerenti con la consegna del preavviso del 15.01.2024. Il ricorrente, inoltre, non avrebbe allegato circostanze che, ove preavvisate, avrebbero evitato la segnalazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio delimita la questione: si discute della legittimità della segnalazione per asserito difetto di preavviso. L’esistenza delle segnalazioni è pacifica e risulta dalle visure. Essendo il ricorrente persona fisica, trovano applicazione l’art. 125, comma 3, TUB e l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i SIC, che del preavviso fanno un requisito di legittimità della segnalazione.
Sul piano probatorio, il Collegio richiama l’allegato 1 al Codice di condotta approvato con delibera del Garante del 12 settembre 2019: è idoneo l’invio tramite vettore con tracciatura della spedizione e certificazione della consegna mediante localizzazione satellitare, con lettura del codice a barre univoco ed evidenza del recapito. Coerentemente, la ricezione si ritiene provata quando i codici a barre delle attestazioni coincidono con quelli delle missive contenenti il preavviso, come affermato dai collegi territoriali (Collegio di Palermo n. 14053/2022 e n. 15394/2022).
Applicando tale criterio, il primo preavviso del 28.08.2023 resta sfornito di evidenza documentale. Gli altri due preavvisi, invece, presentano la coincidenza del barcode tra missiva e registro e la correttezza dell’indirizzo, coincidente con quello indicato alla stipula e non modificato. La loro ricezione è dunque provata. Il Collegio verifica quindi la tempestività: per l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta, i dati relativi al primo ritardo sono accessibili solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. Poiché la prima segnalazione visibile risulta, sia per CRIF sia per CTC, del febbraio 2024, il preavviso utile è quello del 28.12.2023, consegnato il 15.01.2024. La segnalazione è pertanto tempestiva.
Il Collegio richiama poi la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4632/23: il preavviso pervenuto dopo la prima segnalazione rende legittime solo le segnalazioni successive alla ricezione, restando illegittime quelle precedenti, da cancellare. Nel caso concreto, tuttavia, la prima segnalazione visibile è di febbraio 2024 e il preavviso è stato consegnato il 15 gennaio 2024, con il rispetto del termine di quindici giorni. La segnalazione è quindi legittima sotto entrambi i profili.
Il Collegio non accoglie il ricorso. La decisione conferma l’onere dell’intermediario di provare il momento di visibilità della segnalazione, ma chiarisce che la tracciatura con barcode e certificazione di consegna è prova sufficiente del preavviso, restando irrilevante la mancata allegazione di circostanze impeditive da parte del coobbligato.
Nota della Redazione
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