Procura nella busta telematica equivale a procura in calce al ricorso (Cons. Stato n. 8552 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, che venga digitalizzata e inserita nella busta telematica utilizzata per la notifica e il deposito del ricorso, integra l’ipotesi di procura speciale apposta in calce all’atto. Tale collocazione documentale genera la presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui accede, salvo che il suo contenuto rechi espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione. La natura di specialità della procura si ricava, pertanto, anche dal collegamento materiale o informatico con il ricorso, a nulla rilevando il rilascio su foglio separato. La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo resta legittima quando si fondi su un giudizio di pericolosità sociale adeguatamente motivato e non smentito da un inserimento sociale bilanciante.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Emilia Romagna il provvedimento con cui il Questore aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato per motivi di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il TAR, con sentenza in forma semplificata, dichiarava inammissibile il ricorso per vizio della procura alle liti, qualificata come generale e non speciale, perché priva di riferimento alla causa e depositata come allegato separato.

L’interessato proponeva appello, censurando tanto la qualificazione della procura quanto il mancato ricorso alla sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. Il Ministero dell’interno e la Questura si costituivano, e la Sezione accoglieva la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., che impone l’indicazione della procura speciale nel ricorso sottoscritto dal difensore, e dall’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., che ricollega all’assenza della procura la nullità dell’impugnazione. La distinzione tra procura generale e speciale è questione di interpretazione della volontà del conferente, da risolversi alla luce del contenuto dell’atto.

La Sezione richiama l’orientamento secondo cui la specialità può desumersi anche dal solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché il collegamento documentale esprime la volontà di adire quel giudice (Cons. Stato, Sez. V, n. 6586/2023; Cons. Stato, Sez. III, n. 8350/2023). Il principio vale anche per la procura su foglio separato, purché notificata unitamente all’atto cui accede.

La Corte coordina la disciplina codicistica con le regole tecniche del processo amministrativo telematico, contenute nel d.P.C.S. 22 maggio 2020, e richiama l’art. 3, comma 3-bis, legge n. 53/1994 e l’art. 149-bis c.p.c.: il difensore che notifica direttamente deve allegare la procura conferita anteriormente o contestualmente alla notifica. Sul punto richiama le Sezioni Unite civili n. 2075 e n. 2077 del 2024, secondo cui l’allegazione informatica di una copia digitalizzata della procura autenticata integra l’ipotesi di procura speciale in calce.

Nel caso concreto la procura era stata inserita nella busta telematica di notifica e la stessa richiamava espressamente il TAR adito. Il Collegio ne deduce la riferibilità al giudizio e riforma la statuizione impugnata. Quanto al merito, rileva che l’appellante non ha riproposto i motivi non esaminati dal TAR ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., ma ritiene di poter prescindere da tale profilo per l’infondatezza del gravame, in applicazione del principio della ragione più liquida.

Il provvedimento di revoca risulta adeguatamente motivato, fondandosi sulla pericolosità sociale dello straniero, desunta da condanne passate in giudicato e dalla prognosi di future fonti di guadagno illecite. Le pene non erano ancora espiate e il richiesto affidamento in prova non integra un inserimento sociale idoneo a bilanciare le circostanze controindicanti. L’appello è quindi accolto sulla procura e respinto nel merito, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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