L’atto di validazione del PEF è endoprocedimentale e va impugnato con l’atto (TAR Puglia n. 926 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’Ente Territorialmente Competente valida l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti, adottato ex art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021, ha natura endoprocedimentale ed effetti interinali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne deriva, spetta all’Autorità di regolazione, cui l’art. 8.4 della delibera n. 363/2021 attribuisce un vaglio di coerenza regolatoria sostanziale, non meramente formale. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso che impugni in via autonoma la validazione, non essendo l’atto conclusivo travolto da effetto caducante. I vizi della validazione si fanno valere unitamente all’impugnazione dell’atto finale di ARERA, salva l’eccezionale impugnabilità anticipata degli atti vincolati o che comportino un arresto procedimentale.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce il servizio di igiene urbana nell’ambito interessato e impugna la determina n. 299 del 20 giugno 2024, con cui AGER Puglia ha validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 per un Comune della provincia. Deduce difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni, nonché la violazione del principio del full recovery cost alla luce dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022. Impugna inoltre, per illegittimità derivata, la delibera comunale di approvazione della TARI 2024.

All’udienza pubblica il Collegio avvisa le parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della causa. La questione centrale diventa così la sussistenza dell’interesse a ricorrere avverso un atto che si colloca all’interno del procedimento tariffario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria espressi nelle sentenze n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015 e, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., esamina prioritariamente il profilo dell’inammissibilità. La disamina dell’atto impugnato, letta con l’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 e con gli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021, conduce a qualificare la validazione come atto endoprocedimentale ad effetti interinali.

La ragione è testuale: l’art. 8.4 della delibera n. 363/2021 riserva all’Autorità il potere di verifica della coerenza regolatoria e, in caso di esito positivo, l’approvazione dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. Poiché l’Autorità può richiedere ulteriori informazioni, il controllo non è formale ma sostanziale, operato anche alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389/2023.

Da qui la conseguenza processuale. L’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è di carattere eccezionale e ammessa solo per atti vincolati idonei a conformare la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, come ribadito da Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024. L’eventuale annullamento della validazione non avrebbe effetto caducante sulla determinazione finale, che non è sua inevitabile conseguenza e richiede nuove valutazioni di interessi, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011 e Sez. V, n. 2530 del 2012.

Il Collegio aderisce all’orientamento che esclude l’immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 9788 del 2024: l’approvazione dell’Autorità non è passiva ricezione dei costi esposti, ma intervento attivo sul PEF, e la concentrazione delle impugnazioni dinanzi a un unico giudice assicura uniformità. Il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico della continuità del servizio e non deriva dalla provvisoria validazione. Nemmeno l’inerzia di ARERA genera deficit di tutela, attivabili i rimedi contro il silenzio inadempimento. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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