Carenza di legittimazione e periculum in mora: rigettata la cautela per l’associazione (TAR Puglia n. 136 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo deve verificare la sussistenza della legittimazione ad agire della parte ricorrente, potendo rilevare d’ufficio l’eventuale difetto, ex art. 73, comma 3, c.p.a. Un’associazione non può far valere in giudizio i diritti di soggetti terzi, come i minori beneficiari di una prestazione sociale, in quanto, ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 81 c.p.c., nessuno può agire in nome proprio per un diritto altrui fuori dai casi previsti dalla legge. Con specifico riguardo alla propria sfera giuridica, l’istanza cautelare deve essere supportata da una concreta allegazione circa la gravità e irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto indefettibile per l’accesso alla tutela d’urgenza ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

Il Fatto

Un’associazione operante nel settore della pet-therapy ha impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio di piano del Comune di San Severo aveva ridotto, sulla piattaforma telematica “Puglia Sociale”, l’importo del “Buono Servizio Minori” riconosciuto ad alcuni minori, azzerando la voce relativa all’integrazione per la disabilità. La ricorrente ha contestato anche la successiva nota di rigetto dell’istanza di autotutela e la posizione assunta dalla Regione Puglia, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto dei minori a ricevere l’intero beneficio, oltre al risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha innanzitutto evidenziato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva. L’associazione ricorrente ha agito avverso il mancato riconoscimento della sovvenzione a favore dei minori, i cui diritti non possono essere fatti valere in giudizio dall’ente esponenziale, atteso il disposto degli artt. 39 c.p.a. e 81 c.p.c., che vietano di agire in nome proprio per un diritto altrui al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge.

Con riferimento al periculum in mora, il Collegio ha rilevato come, una volta esclusa la possibilità per l’associazione di rappresentare in questa sede la posizione giuridica dei minori, non possa assumere rilievo il pregiudizio alla salute e allo sviluppo psico-fisico di questi ultimi. I requisiti della gravità e dell’irreparabilità del danno devono, infatti, essere valutati con riguardo alla sfera giuridica della stessa parte ricorrente.

Sotto tale profilo, l’istanza cautelare è risultata carente di qualsivoglia allegazione in merito al pregiudizio che l’associazione avrebbe potuto subire in conseguenza dei provvedimenti impugnati. Tale mancanza integra l’assenza di un presupposto indefettibile per la concessione della misura cautelare, espressamente richiamato dall’art. 55 c.p.a. Il Tribunale ha pertanto respinto la domanda incidentale, compensando le spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 39 c.p.c.

Tutte le 206 sentenze sull'art. 39 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *