Anzianità aziendale trimestrale e trasferimento d’azienda nella CIGO (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 373 del 22.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, il requisito di cui all’art. 3, comma 4, d.m. n. 95442/2016, che esclude l’integrabilità della causale “mancanza di lavoro o di commesse” per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre, costituisce un requisito di anzianità dell’impresa riferito all’unità produttiva, distinto e autonomo rispetto all’anzianità di effettivo lavoro di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, che attiene invece ai lavoratori. Ne consegue che, in caso di trasferimento d’azienda, l’art. 2112 c.c. non determina l’imputazione all’impresa cessionaria dell’anzianità dell’attività produttiva dell’impresa cedente ai fini del predetto art. 3, comma 4, non essendo prevista alcuna deroga dal decreto ministeriale. Il procedimento di concessione della CIGO rientra nei procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 in tema di preavviso di rigetto.
Il Fatto
La società ricorrente, avendo acquisito da altra società in concordato preventivo un ramo d’azienda con decorrenza dall’1.3.2025, presentava all’INPS domanda di ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria per il periodo 24.3.2025 – 22.6.2025, per la causale “mancanza di lavoro o di commesse”, a seguito della contrazione delle commesse riscontrata dopo il subentro nell’unità produttiva.
L’INPS respingeva la domanda, rilevando, tra l’altro, che l’azienda aveva avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre alla data di presentazione dell’istanza. La società impugnava il diniego, deducendo la violazione dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi, l’erronea applicazione della normativa sull’anzianità aziendale in ragione della continuità aziendale, e la natura temporanea della crisi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Friuli-Venezia Giulia, richiamato il consolidato orientamento secondo cui il sindacato del giudice amministrativo sui dinieghi di ammissione agli ammortizzatori sociali incontra limiti connessi all’ampia discrezionalità tecnica dell’ente previdenziale, ha ritenuto il ricorso infondato, prescindendo dall’esame delle eccezioni in rito.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato che l’art. 10-bis, comma 1, ultimo periodo, legge n. 241/1990 esclude espressamente l’obbligo del preavviso di rigetto per i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. La CIGO, quale prestazione previdenziale corrisposta per compensare il pregiudizio retributivo da sospensione temporanea del rapporto di lavoro, rientra in tale novero, con conseguente infondatezza della censura.
Nel merito, la sentenza distingue due requisiti tra loro non sovrapponibili: l’anzianità minima di effettivo lavoro dei dipendenti presso l’unità produttiva, di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, e l’anzianità dell’attività produttiva dell’impresa, richiesta dall’art. 3, comma 4, d.m. n. 95442/2016 per la causale “mancanza di lavoro o di commesse”. Solo sul primo requisito può incidere la disposizione dell’art. 2112 c.c., che tutela la continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d’azienda.
Il Collegio ha quindi escluso che la norma civilistica possa determinare l’imputazione al cessionario dell’anzianità dell’attività produttiva del cedente, non essendo prevista alcuna deroga dal d.m. n. 95442/2016. La ratio del requisito trimestrale risiede nella circostanza che, nei primi tre mesi di attività, l’eventuale inoperatività dei lavoratori rientra nel rischio ordinario d’impresa, liberamente assunto dall’imprenditore al momento dell’acquisto.
L’infondatezza del motivo attinente all’anzianità aziendale, da solo idoneo a sorreggere il diniego, ha comportato l’assorbimento delle ulteriori censure, in applicazione del principio per cui la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento del provvedimento è sufficiente a sostenerne la validità. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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