La mobilità tra Ministero e Autorità indipendente non legittima ricostruzioni di carriera (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17019 del 30.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di trasferimento volontario del dipendente tra pubbliche amministrazioni diverse, che realizza una cessione del contratto secondo i moduli civilistici di cui all’art. 1406 c.c., salve le integrazioni derivanti dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, non involge, neppure quando sia qualificata come “bando”, i poteri autoritativi delle amministrazioni. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con cui il dipendente fa valere un diritto soggettivo scaturente dal rapporto di impiego, seppure inciso da un atto di macro-organizzazione, che può essere disapplicato ove illegittimo. Nel passaggio per mobilità tra un Ministero e un’Autorità indipendente, la sola mobilità non legittima ricostruzioni di carriera che ottimizzino la pregressa anzianità: l’inquadramento del dipendente avviene sulla base della posizione già posseduta nella precedente fase del rapporto, con individuazione dello status ad esso maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina applicabile nell’amministrazione di destinazione.

Il Fatto

Un dipendente del Ministero del Lavoro, transitato nel 2008 in posizione di fuori ruolo al servizio del Garante per la protezione dei dati personali, partecipava alla procedura di mobilità indetta dall’Autorità nel 2011. All’esito del passaggio definitivo nel ruolo dei funzionari, l’inquadramento veniva disposto nel 9° livello retributivo dell’area direttiva, mentre il lavoratore pretendeva il riconoscimento del 21° livello.

Adito il Tribunale di Roma, le domande venivano rigettate. La Corte d’appello di Roma, in riforma, disapplicando l’avviso di mobilità e la determina di inquadramento, riconosceva il diritto al livello superiore con decorrenza dal 15.2.2012 e condannava l’Ufficio del Garante al pagamento delle differenze retributive. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Garante, con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, richiamando la regola fondante del riparto di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. L’atto di macro-organizzazione resta estraneo alla giurisdizione ordinaria solo quando la contestazione investa direttamente ed unicamente il corretto esercizio del potere amministrativo. Nel caso di specie, il bando di mobilità non ha natura autoritativa, non essendo la procedura di mobilità equiparabile a quella concorsuale. Il motivo viene pertanto rigettato.

Quanto ai restanti motivi, la Corte precisa che l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 156 del d.lgs. n. 196/2003 ratione temporis vigente, era applicabile senza limitazioni a tutti i transiti tra Ministeri e Autorità indipendenti, essendo la limitazione introdotta solo con il d.l. n. 90/2014, irrilevante per una mobilità indetta nel 2011.

Nel merito, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 22800/2010, cui intende dare continuità, secondo cui la mobilità comporta la continuazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione di destinazione, realizzando una cessione del contratto assimilabile all’art. 1406 c.c. Ne consegue che non è fondata la pretesa del lavoratore di ottenere il riconoscimento “ai fini giuridici” dell’anzianità pregressa, dovendosi procedere all’inquadramento in base alla posizione già posseduta secondo la disciplina del nuovo datore di lavoro, senza ricostruzioni di carriera.

La Corte esclude inoltre che possa assumere rilievo il trattamento economico percepito durante il periodo di fuori ruolo, riconosciuto a soli fini perequativi e non quale diritto all’inquadramento superiore. Vengono pertanto esclusi i denunciati profili di illegittimità sia dell’avviso di mobilità sia della determina di inquadramento.

Il secondo e terzo motivo sono accolti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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