Appalto di servizi e organizzazione autonoma dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1214 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di servizi, il contratto espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito dell’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore. La mera circostanza che il corrispettivo dell’appalto sia costituito dal costo della manodopera non integra di per sé un’ipotesi di interposizione illecita di manodopera. Il sindacato di legittimità sull’accertamento della genuinità dell’appalto è limitato alla verifica della motivazione, che non è viziata quando il giudice di merito abbia escluso ingerenze del committente nella linea gerarchico-organizzativa dell’attività appaltata.

Il Fatto

Il lavoratore, formalmente dipendente di due cooperative che si erano succedute nel ruolo di appaltatrici, aveva svolto la propria attività presso una banca, sostenendo di aver eseguito in realtà mansioni impiegatizie di archivista e non mere attività di facchinaggio. Sul presupposto di un’interposizione fittizia di manodopera, egli aveva chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’effettivo utilizzatore.

Dopo una prima pronuncia di rigetto per intervenuta decadenza, la Cassazione aveva escluso tale decadenza e aveva disposto il rinvio. La Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva rigettato il gravame nel merito, ritenendo genuino l’appalto di servizi di facchinaggio e trasporto tra la banca e le cooperative e assorbendo ogni altra questione sulla base del principio della ragione più liquida.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1665 cod. civ., ritenendo che la pronuncia impugnata fosse in linea con i propri precedenti. Ha ribadito che l’appalto con prevalenza di manodopera è lecito se l’appaltatore svolge un servizio in sé con organizzazione autonoma, senza che l’appaltante eserciti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti che esondino dal mero coordinamento.

La valutazione del giudice di merito, incentrata sulla genuina e duratura organizzazione imprenditoriale delle cooperative e sulla piena assunzione del rischio di impresa, è stata ritenuta coerente con tale principio. La Corte ha ricondotto a fisiologico coordinamento elementi quali l’indicazione del materiale da movimentare, la coincidenza tra la presenza in servizio del personale delle cooperative e quello della banca, nonché l’annotazione dell’orario di lavoro da parte delle guardie giurate della banca, in quanto il corrispettivo dell’appalto era costituito dal costo della manodopera.

La doglianza è stata invece dichiarata inammissibile nella parte in cui censurava l’accertamento di fatto, poiché la motivazione della Corte territoriale era esente dai vizi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Quanto al secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per apparenza e contraddittorietà della motivazione, la Corte ha escluso il vizio, avendo la sentenza impugnata fornito una motivazione adeguata sulla possibilità che in un archivio bancario operino anche soggetti addetti a mansioni complementari e ausiliarie rispetto a quelle proprie dell’archivista, per le quali è sufficiente un limitato periodo di pratica operativa.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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