Concordato preventivo: il liquidatore giudiziale non ha legittimazione passiva nelle controversie sul passivo e l’assenza della parte sostanziale comporta la cassazione senza rinvio (Cass. civ. Sez. 1 n. 6671 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale è mandatario dei singoli creditori e la sua legittimazione è circoscritta alle sole azioni relative alle prerogative distributive attuative del piano, mentre il debitore conserva la proprietà dei beni e la legittimazione processuale per tutte le altre controversie. Ne consegue che il liquidatore giudiziale non è legitimato ad causam nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento e l’opponibilità dei crediti al passivo del concordato. Poiché l’assenza di litisconsorzio necessario tra imprenditore e liquidatore giudiziale esclude l’obbligo di integrazione del contraddittorio, la sentenza pronunciata nei soli confronti di quest’ultimo è inutiliter data, perché enunciata nei confronti di un terzo, e il relativo difetto di legitimatio ad causam, che ridonda nel difetto di potestas iudicandi, è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La banca conveniva in giudizio la società in concordato preventivo, sia in persona del legale rappresentante sia del commissario liquidatore, chiedendo l’accertamento della natura privilegiata del proprio credito e l’opponibilità alla massa dell’ipoteca giudiziale iscritta sui beni di un terzo fideiussore dopo il deposito della domanda di concordato. Il Tribunale rigettava la domanda. La banca proponeva appello nei soli confronti del commissario liquidatore, che aveva resistito in primo grado. La Corte d’Appello accoglieva l’appello, ritenendo opponibile l’ipoteca ai sensi del principio di cui alla sentenza n. 19007/2017 della Cassazione, e dichiarava assorbita la questione della cancellazione della stessa.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rilevato d’ufficio, quale questione preliminare, il difetto di legitimatio ad causam del commissario liquidatore. Ha ricordato che, in primo grado, la banca aveva evocato in giudizio due soggetti distinti: il legale rappresentante della società e l’organo del concordato omologato. Nell’atto di appello, invece, la banca aveva convenuto il solo commissario liquidatore, senza evocare la società in persona del suo legale rappresentante.
La Cassazione ha precisato che, nel concordato preventivo, il liquidatore giudiziale acquista la legittimazione a disporre dei beni oggetto del concordato quale mandatario dei singoli creditori con riferimento alle sole prerogative distributive attuative del piano. Il debitore, invece, mantiene la proprietà dei beni e la legittimazione processuale per tutte le altre controversie, incluse quelle relative all’accertamento del passivo. Non sussiste, pertanto, alcun litisconsorzio processuale necessario tra imprenditore e liquidatore giudiziale.
Proprio l’assenza di litisconsorzio necessario ha escluso l’applicabilità dell’art. 331 cod. proc. civ., comportando per il giudice di appello la mancanza dell’obbligo di ordinare l’integrazione del contraddittorio. Per le cause scindibili, opera la disciplina dell’art. 332 cod. proc. civ., non riferibile alla parte vittoriosa in primo grado non convenuta in appello.
Stante l’assenza in grado di appello della parte titolare del rapporto sostanziale, la sentenza impugnata è stata ritenuta inutiliter data, perché pronunciata nei confronti di un soggetto estraneo alle controversie relative al passivo. Il difetto di legitimatio ad causam, rilevabile d’ufficio, è ostativo alla prosecuzione del giudizio.
La Corte ha pertanto cassato senza rinvio la sentenza impugnata, compensando le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità, in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale, e ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 331 c.p.c. – Integrazione del contradittorio in cause inscindibili
- Art. 332 c.p.c. – Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili
- Art. 382 c.p.c. – Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza