Permesso in variante legittimo se rimuove vizi progettuali sulle distanze (TAR Toscana n. 412 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione del giudicato di annullamento di un permesso di costruire, il Comune non è indefettibilmente tenuto a disporre la demolizione, quando l’annullamento sia derivato non da una radicale illegittimità del titolo, ma da vizi circoscritti afferenti alle caratteristiche del progetto, segnatamente alla violazione delle distanze legali. L’esecuzione può quindi consistere nel riesame dell’istanza e nell’adozione di un nuovo titolo emendato dai vizi accertati. Il permesso di costruire in variante che rimuova tali vizi progettuali non elude il giudicato. Nel giudizio di annullamento riassunto ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., la censura sulla distanza dal confine è inammissibile per difetto di interesse quando la violazione asserita non riguarda l’area o gli immobili del ricorrente. La censura sulla violazione delle distanze tra pareti finestrate è inammissibile perché già definitivamente esclusa dal giudicato.
Il Fatto
Con una precedente pronuncia il Consiglio di Stato aveva accolto l’impugnativa dei ricorrenti avverso un permesso di costruire rilasciato dal Comune a una società originaria proprietaria di un terreno confinante, relativo alla sostituzione edilizia di un fabbricato destinato ad albergo con un edificio a prevalente destinazione residenziale. Era stata accertata la violazione della distanza minima dal confine di cinque metri ex art. 9 del d.m. n. 1444/1968, per la rilevanza volumetrica del terrazzo; era invece esclusa la violazione della distanza di dieci metri tra pareti finestrate.
Esperita l’ottemperanza, il Consiglio di Stato aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, essendo cessata l’inerzia per il sopravvenuto permesso di costruire in variante. Con la stessa pronuncia i motivi aggiunti avverso tale titolo erano stati in parte ritenuti ammissibili ma infondati, in parte dichiarati inammissibili con conversione in ordinaria azione di annullamento ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.. I ricorrenti hanno quindi riassunto il giudizio dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente la censura relativa alla nuova soluzione progettuale. Sotto un primo profilo, la dedotta violazione della distanza dal confine rispetto a due lati dell’edificio non riguarda l’area e gli immobili di proprietà dei ricorrenti: essi sono pertanto privi di un interesse concreto e attuale, con conseguente inammissibilità della doglianza.
Sotto un secondo profilo, la censura è infondata nel merito. I terrazzi progettati sul lato sud non costituiscono più un blocco unico e continuo da computare nel calcolo delle distanze dal confine: l’eliminazione dei terrazzi di fronte alla proprietà dei ricorrenti ha interrotto la continuità volumetrica originaria. I terrazzi a sbalzo residui rispettano quanto previsto dall’art. 905, comma 2, c.c.
Quanto alla paventata parete finestrata, la doglianza è inammissibile per genericità e comunque si scontra con il giudicato che ha già escluso la violazione delle distanze tra pareti finestrate. Il Collegio aggiunge che, in base alla nuova progettazione, la parete antistante alla proprietà dei ricorrenti risulta integralmente tamponata.
Infine, la censura sul contrasto degli aggetti con l’art. 96, comma 3, del regolamento edilizio comunale è infondata, poiché gli elementi indicati non costituiscono aggetti di gronda e non sono assoggettabili alla disciplina invocata.
La censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento è infondata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, avendo l’Amministrazione dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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