Nessun rimborso per operazioni sotto dettatura e social hacking eseguite dal pagatore (ABF Collegio di Roma n. 3672 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il pagatore esegue personalmente e per intero l’operazione, inserendo la disposizione di pagamento e tutti i fattori di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata e non rientra nel regime di responsabilità per gli utilizzi fraudolenti previsto dagli artt. 10 d.lgs. n. 11/2010 e ss. La condotta del prestatore di servizi di pagamento resta tuttavia scrutinabile alla luce delle regole generali del diritto delle obbligazioni, integrate dal principio di buona fede, per verificare un eventuale concorso di colpa del cliente ai sensi dell’art. 1227 c.c. In difetto di elementi che evidenzino un inadempimento dell’intermediario, il ricorso è respinto.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di avere ricevuto, in data 29 settembre 2025, una telefonata da un sedicente appartenente al Corpo dei Carabinieri. Il sedicente militare, dichiarando di essere in contatto con la banca, lo avvertiva della clonazione della carta di pagamento e della presenza di transazioni anomale sul conto, confermate da un accredito di spesa non autorizzato che lo stesso interlocutore asseriva di avere stornato.
Acquisita la fiducia del ricorrente, il truffatore lo induceva a effettuare un primo bonifico di € 860,00, poi riaccreditato, e quindi quattro ulteriori bonifici di € 460,00, € 500,00, € 585,00 e € 6.000,00, prospettando il successivo riaccredito degli importi. Lo convinceva inoltre a disinvestire alcune azioni e ad acquistare criptovalute per € 400,00. L’intermediario non si è costituito. Il ricorrente ha chiesto il rimborso di tutte le operazioni disconosciute.
La motivazione del Collegio
La controversia ha per oggetto cinque bonifici on line per complessivi € 7.545,00 e un acquisto on line di criptovalute per ulteriori € 400,00. Il Collegio rileva come lo stesso ricorrente ammetta di avere compiuto personalmente e per intero le operazioni contestate, seguendo le indicazioni impartite telefonicamente dal frodatore, da cui afferma di avere ricevuto ulteriori chiamate da numeri sempre diversi.
La fattispecie viene pertanto inquadrata nello schema del c.d. social hacking e, in particolare, delle operazioni sotto dettatura. Secondo l’orientamento dell’Arbitro, quando l’operazione è eseguita integralmente dal pagatore, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità degli artt. 10 d.lgs. n. 11/2010 in tema di utilizzi fraudolenti. L’esecuzione materiale delle transazioni da parte del pagatore, infatti, non consente di qualificarle come operazioni non autorizzate.
Cionondimeno, la condotta dell’intermediario va scrutinata in base alle regole generali del diritto delle obbligazioni, sotto il profilo del corretto adempimento e alla luce del principio di buona fede, richiamando le decisioni del Collegio di Napoli n. 6488/23 e del Collegio di Milano n. 8435/23. La decisione può dunque fondarsi sugli artt. 1375, 1176, co. 2, e 1218 c.c., come già affermato dal Collegio di Roma n. 2531/24. Occorre verificare se sussistano elementi rilevanti sotto il profilo del diligente adempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di servizi di pagamento, ai fini di un possibile concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Nel caso di specie il Collegio esclude responsabilità a carico della resistente. Richiamando la propria precedente decisione n. 11288/2020, osserva che «l’intermediario non può che considerare autorizzato il pagamento effettuato personalmente dal titolare dello strumento di pagamento, non avendo alcuna possibilità di accorgersi della truffa perpetrata ai danni del cliente». Il ricorso è quindi respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede