Fideiussione per immobili da costruire: la deroga al foro del consumatore richiede la prova della trattativa individuale (Cass. civ. Sez. 3 n. 9004 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di fideiussione stipulato dal consumatore, la deroga convenzionale al foro del consumatore, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005, è inefficace se il professionista non fornisce la prova positiva che la clausola sia stata oggetto di una specifica trattativa caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività. La mera dichiarazione contrattuale di aver ricevuto e valutato una bozza del contratto è generica e non dimostra che il consumatore abbia avuto la concreta possibilità di incidere sul contenuto dell’accordo. La garanzia fideiussoria rilasciata per la compravendita di un immobile da costruire è assoggettata alla disciplina imperativa e inderogabile del d.lgs. n. 122/2005, a nulla rilevando che l’atto non richiami espressamente il decreto e che difetti dei requisiti formali ivi prescritti, esclusa pertanto l’operatività della decadenza ex art. 1957 cod. civ..
Il Fatto
La società garante, rilasciata una polizza fideiussoria a beneficio di promissari acquirenti di un immobile in corso di costruzione, era convenuta in giudizio per ottenere il pagamento delle somme versate a titolo di acconto a seguito del fallimento della società costruttrice. La società eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito, in forza di una clausola contrattuale di deroga al foro, nonché l’intervenuta decadenza dei beneficiari dal diritto di escutere la garanzia.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Torino disattendevano le eccezioni, qualificando i beneficiari come consumatori e applicando la disciplina del d.lgs. n. 122/2005. La società proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disposto il rigetto del ricorso, esaminando congiuntamente i primi tre motivi, relativi all’onere della prova della trattativa sulla clausola di deroga al foro. Ha ribadito il principio per cui, in materia di tutela del consumatore, l’esclusione dell’applicazione della disciplina sulle clausole vessatorie postula la prova, a carico del professionista, che la singola clausola sia stata oggetto di una trattativa individuale, non essendo sufficiente una negoziazione generica sull’intero contratto.
Con specifico riferimento alla clausola di trasparenza contenuta nell’atto di fideiussione, la Corte ha escluso che la dichiarazione di aver ricevuto una bozza del contratto e di aver avuto il tempo per valutarla possa integrare la prova richiesta. Tale clausola, infatti, non dimostra che i consumatori abbiano avuto la concreta possibilità di incidere sul contenuto dell’accordo, modificandolo o integrandolo. La Corte ha inoltre giudicato insindacabile la valutazione di genericità dei capitoli di prova testimoniale formulata dal giudice di merito.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto infondata la tesi della ricorrente, secondo cui la fideiussione non presentava i requisiti del d.lgs. n. 122/2005. Ha osservato che la garanzia, essendo finalizzata a ottenere la restituzione delle somme versate al costruttore dichiarato fallito, rientra nell’ambito applicativo del decreto, la cui disciplina è imperativa e non derogabile dalle parti. La circostanza che la polizza non fosse formalmente conforme al modello legale non ne determina l’invalidità.
Il quinto motivo, concernente la decadenza ex art. 1957 cod. civ., è stato infine dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano già escluso la decadenza, valorizzando la comunicazione dei consumatori alla curatela fallimentare, avvenuta entro i termini, della volontà di escutere la garanzia. Tale valutazione, non specificamente censurata, è coerente con il disposto dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 122/2005.
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Nota della Redazione
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