Diffamazione a mezzo stampa: il giornalismo di inchiesta non giustifica la denuncia di fatti non verosimili (Cass. civ. Sez. 3 n. 1930 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel c.d. giornalismo di inchiesta, quale species dell’attività di informazione connotata dalla ricerca autonoma e diretta della notizia, il vaglio di attendibilità e veridicità della notizia è meno rigoroso rispetto all’osservanza dei doveri deontologici di lealtà, buona fede e accuratezza nella ricerca delle fonti. Tale minore rigorosità non consente, tuttavia, di denunciare presunti fatti illeciti che difettino non solo della prova di verità storica ma anche di quella di plausibilità e verosimiglianza, e che assumano una particolare valenza denigratoria, risolvendosi nella gratuita formulazione di censure etiche prive di valido fondamento. Il diritto di critica presuppone che il fatto oggetto del giudizio soggettivo corrisponda a verità, sia pure ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene; nessuna interpretazione soggettiva fonte di discredito può ritenersi lecita quando tragga le premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità. Il danno non patrimoniale da diffamazione non è in re ipsa, ma deve formare oggetto di allegazione e prova, anche mediante presunzioni, assumendo rilievo la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado che condannava l’editore, il direttore e un giornalista di un quotidiano nazionale a risarcire l’ex Ministro dell’Istruzione per la lesione della reputazione causata da una serie di articoli pubblicati nell’autunno del 2019. Nell’ambito di un’inchiesta giornalistica, gli articoli denunciavano rimborsi di trasferte ministeriali non giustificate da impegni istituzionali e, in un pezzo del 27 ottobre 2019, attribuivano al Ministro un viaggio in Costa Azzurra a spese dello Stato con la sua compagna, l’omessa partecipazione a un Consiglio dei Ministri e l’imposizione della nomina della stessa a un incarico dirigenziale. La Corte territoriale aveva ritenuto scriminate tutte le notizie, tranne quelle relative al viaggio in Costa Azzurra, perché prive di qualsiasi prova di verità storica o anche solo di verosimiglianza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, rigettando il primo in parte infondato e in parte inammissibile. Con riferimento alla dedotta disapplicazione dei principi sul giornalismo di inchiesta, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui tale attività, pur comportando un vaglio di attendibilità della notizia meno rigoroso, non legittima la denuncia di fatti che difettino di prova di verosimiglianza e che abbiano una carica denigratoria particolarmente grave, come l’attribuzione di condotte connotate da disprezzo per la funzione pubblica esercitata. È stata, invece, dichiarata inammissibile la censura volta a contestare la valutazione delle prove sulla veridicità dei fatti, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice di merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’operatività dell’esimente del diritto di critica quando il fatto presupposto, oggetto del giudizio soggettivo, non corrisponda a verità, neppure in termini di verosimiglianza. La critica, pur potendo essere “di parte” e non obiettiva, deve fondarsi su fatti veri, non potendosi ritenere lecita una prospettazione dei fatti opposta alla verità. Nel caso di specie, l’accertata mancanza di prova sui tre episodi narrati nell’articolo del 27 ottobre 2019 ha reso corretta l’esclusione dell’esimente.
Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile sotto entrambi i profili. La censura per omesso esame di un fatto decisivo è preclusa dalla regola della doppia conforme di cui all’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., non avendo i ricorrenti assolto all’onere di dimostrare la diversità delle ragioni poste a base delle decisioni di merito. La censura per violazione di legge, pur invocando la necessità di valutare il contesto complessivo dell’articolo, è stata considerata una mera doglianza contro l’apprezzamento di fatto del giudice d’appello, che aveva correttamente considerato l’intero racconto per escludere le esimenti.
Il quarto motivo, infine, è stato rigettato. La Corte ha chiarito che il danno non patrimoniale all’onore e alla reputazione non è in re ipsa, ma è stato correttamente provato per presunzioni dai giudici di merito, sulla base della risonanza della notizia, della rilevanza dell’offesa e della posizione sociale della vittima, in linea con la giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.