Pene accessorie tributarie omesse: annullamento con rinvio se durata variabile (Cass. pen. Sez. III n. 21113 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna che ha omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge, su impulso del Procuratore della Repubblica o del Procuratore generale, a norma dell’art. 608 cod. proc. pen. Quando la pena accessoria omessa abbia durata non fissa, ma variabile, la sua applicazione richiede un giudizio valutativo discrezionale del giudice di merito e non può essere disposta direttamente dalla Corte di legittimità. In tale ipotesi l’annullamento va pronunciato con rinvio, affidando al giudice a quo le determinazioni sull’applicazione e sulla quantificazione della durata, con motivazione controllabile in sede di impugnazione. Diversamente, se la pena accessoria è determinata in misura fissa, l’annullamento è disposto senza rinvio, potendo la Corte provvedere ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Velletri aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Con unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 12 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per l’omessa applicazione delle pene accessorie.
Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza di condanna che, pur accertando i reati tributari, non aveva irrogato le pene accessorie previste dalla norma. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto esaminato il profilo dell’ammissibilità dell’impugnazione. Ha richiamato il principio secondo cui la sentenza di condanna che ha omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge, tanto su iniziativa del Procuratore della Repubblica quanto del Procuratore generale, ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen. Sul punto la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 47502 del 29/09/2022.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Tribunale, nel pronunciare la condanna per i reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74/2000, aveva omesso di applicare le pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. n. 74/2000.
La Corte ha poi precisato il criterio distintivo. Le pene accessorie previste dalla norma richiamata sono, alcune, di durata non fissa, ma variabile: la loro applicazione esige un giudizio valutativo discrezionale del giudice di merito. Per questa ragione esse non sono applicabili direttamente dalla Corte di legittimità in forza dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Il Collegio ha quindi distinto le ipotesi. Se l’omessa applicazione riguarda una pena determinata in misura fissa, l’annullamento va disposto senza rinvio, potendo la Corte intervenire ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Se invece l’applicazione della pena accessoria non è automatica per effetto della sola condanna, o la durata non è fissa ma determinabile in concreto dal giudice, e gli accertamenti del giudice di merito non consentono alla Corte una valutazione vincolata in senso univoco, l’annullamento deve essere pronunciato con rinvio.
Nel caso concreto, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione sulle pene accessorie, rinviando per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri in diversa persona fisica, affinché provveda con l’esercizio del potere discrezionale di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e con motivazione che consenta di controllare tale esercizio in sede di impugnazione.
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Nota della Redazione
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