Confisca de plano: il ricorso in cassazione va qualificato come opposizione (Cass. pen. Sez. III n. 26078 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa de plano dal giudice dell’esecuzione in materia di confisca, senza la preventiva presentazione dell’opposizione, non è inammissibile. Esso va qualificato come opposizione a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e trasmesso al giudice che ha deciso senza formalità, perché questi esamini le relative deduzioni nel contraddittorio e con le forme dell’art. 666 cod. proc. pen. L’esito riposa sui principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis. La materia rientra tra quelle devolute al giudice dell’esecuzione dall’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., che espressamente richiama il procedimento senza formalità.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva revocato, in parziale accoglimento dell’istanza del condannato, una confisca per equivalente disposta con sentenza irrevocabile, rigettando invece la richiesta di revoca di altra confisca per equivalente disposta con successivi provvedimenti in sede esecutiva. I provvedimenti ablatori trovavano fondamento nella dichiarazione di responsabilità del condannato per il reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, commesso quale legale rappresentante di una società poi dichiarata fallita.
La procedura concorsuale era stata definita con concordato fallimentare, dichiarato integralmente eseguito, che aveva soddisfatto anche i crediti IVA. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che aveva rigettato la revoca della confisca per equivalente, articolando tre motivi: preclusione da giudicato esecutivo, mancata estensione della decisione emessa nei confronti della società, violazione dei principi di proporzionalità e corrispondenza tra confisca e profitto.
La Motivazione della Corte
La Corte non esamina nel merito i tre motivi, perché si arresta su una questione preliminare di natura processuale. Il ricorso contesta un provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione nella parte in cui rigetta la richiesta di revoca di una confisca precedentemente disposta in sede esecutiva.
La materia rientra tra quelle elencate dall’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., che devolve al giudice dell’esecuzione le decisioni in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate e stabilisce che in tali casi si proceda a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Quest’ultima disposizione prevede che il giudice provveda in ogni caso senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore.
Avverso tale ordinanza è possibile proporre opposizione davanti al medesimo giudice che l’ha emessa de plano, da trattare secondo la disciplina dell’art. 666 cod. proc. pen.; solo contro l’ordinanza emessa sull’opposizione è proponibile ricorso per cassazione. È dunque fuori dagli schemi normativi la proposizione del ricorso per cassazione direttamente avverso il provvedimento emesso senza formalità.
Tuttavia, il ricorso proposto direttamente contro il provvedimento de plano, pur essendo rimedio non previsto dal codice, deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice che ha deciso senza formalità. La Corte richiama un principio ampiamente consolidato, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, citando Sez. 3, n. 25819 del 21/03/2025, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022 e Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022.
Ne deriva la qualificazione dell’atto come opposizione e la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo, perché provveda sulla stessa procedendo in contraddittorio e nel rispetto delle forme dell’art. 666 cod. proc. pen. Restano assorbite, in questa sede, le doglianze sostanziali sulla confisca per equivalente e sul concordato fallimentare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione
- Art. 667 c.p.p. – Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta
- Art. 676 c.p.p. – Altre competenze