Occupazione sine titulo di bene confiscato: difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Cass. civ. Sez. Un. n. 12267 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativo-contabile del pubblico dipendente non differisce strutturalmente dall’ordinaria responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ., se non per la qualificazione del soggetto agente (pubblico dipendente o soggetto legato alla P.A. da rapporto di servizio), per la natura del soggetto danneggiato e per la causazione del danno nell’esercizio di pubbliche funzioni o in circostanze legate da occasionalità necessaria con lo svolgimento di pubbliche funzioni. La qualità di pubblico dipendente non è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione contabile, essendo necessario che la condotta dannosa sia agevolata o resa possibile dall’esercizio dei poteri pubblicistici. L’occupazione sine titulo di un bene confiscato, protrattasi dopo la scadenza del rapporto di locazione, senza alcun provvedimento di assegnazione, integra una fattispecie squisitamente civilistica, estranea al concetto di danno erariale. Le ordinanze cautelari che risolvano questioni di giurisdizione, non avendo carattere di definitività, non integrano lo sbarramento processuale dell’art. 41 c.p.c.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione in relazione all’azione per danno erariale promossa nei confronti di una persona fisica. L’incolpata occupava dal 2014, senza titolo, un immobile del patrimonio indisponibile dello Stato, sequestrato e definitivamente confiscato ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), nonostante una diffida di sgombero dell’ANBSC. Nei suoi confronti era stato disposto il sequestro conservativo dei conti correnti, poi revocato in sede di reclamo dal giudice contabile, che aveva affermato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
Il Procuratore regionale, contestando l’occupazione sine titulo e invocando la teoria del funzionario di fatto e il danno obliquo di cui all’art. 1, comma 4, l. n. 20/1994, ha chiesto alle Sezioni Unite di dichiarare la giurisdizione del giudice contabile, valorizzando la successiva assunzione dell’incolpata come dipendente della Regione Siciliana.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite esaminano preliminarmente la tempestività del regolamento preventivo di giurisdizione. Richiamando i precedenti (Sez. U, 18 luglio 2025, n. 20022; 21 settembre 2020, n. 19667; 3 marzo 2003, n. 3144), affermano che le statuizioni cautelari, quand’anche risolvano questioni di giurisdizione, non hanno carattere di definitività e non determinano lo sbarramento processuale previsto dall’art. 41 c.p.c.
Nel merito, la Corte condivide le argomentazioni del giudice contabile del reclamo, che aveva escluso il rapporto di occasionalità necessaria con lo svolgimento di pubbliche funzioni. La condotta di occupazione non è scaturita da un rapporto con la governance dell’ANBSC né da un provvedimento di assegnazione dell’immobile, ma dalla mera prosecuzione dell’occupazione dopo la scadenza del precedente contratto di locazione stipulato con il vecchio proprietario del bene confiscato. Il danno obliquo è escluso: la successiva qualifica di dipendente regionale non ha agevolato né reso possibile l’occupazione, che è elemento di fatto del tutto estraneo al rapporto pubblicistico.
La Corte ricostruisce i tratti della responsabilità amministrativo-contabile, connotata da una combinazione di elementi restitutori e di deterrenza (come evidenziato da Corte costituzionale, sentenza n. 371 del 1998), e sottolinea come la giurisprudenza abbia progressivamente ampliato la nozione di danno erariale fino a ricomprendere la lesione di interessi pubblici generali, come nel caso del danno da disservizio. Tuttavia, tale ampliamento non può ricomprendere fattispecie di natura civilistica.
Nel caso di specie, i fatti descrivono una tipica ipotesi di occupazione sine titulo di un bene confiscato, proseguita dopo la diffida a sgomberare del 2014 e del 2023, senza che fosse mai stata rilasciata alcuna autorizzazione all’occupante o all’associazione dalla stessa rappresentata. Queste vicende esulano dall’alveo della responsabilità dell’agente contabile e rientrano in rapporti squisitamente civilistici, fuori dal concetto di danno erariale. La Corte dichiara pertanto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, senza provvedere sulle spese, vertendosi in un giudizio dinanzi alle Sezioni Unite in cui il Procuratore generale ha natura di parte solo formale.
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Nota della Redazione
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