Improcedibilità per cessata materia del contendere e compensazione delle spese nel contenzioso sanitario (TAR Abruzzo n. 450 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso sulle prestazioni sanitarie, il ricorso avverso il verbale ispettivo e le richieste di note di credito diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. In tal caso, le spese di lite possono essere compensate secondo il prudente apprezzamento del giudice, trattandosi di esito non dipendente dalla soccombenza sostanziale ma dall’assetto degli interessi raggiunto tra le parti.
Il Fatto
La società gestrice di una casa di cura privata accreditata impugnava il verbale ispettivo definitivo del 15.06.2022, con cui la ASL aveva espresso giudizi di inappropriatezza su alcune cartelle cliniche, e le successive note con cui l’Ente sanitario richiedeva l’emissione di note di credito per le prestazioni erogate nel secondo semestre 2020. La ricorrente chiedeva inoltre l’accertamento del diritto al pagamento delle prestazioni non corrisposte e la condanna della ASL al pagamento di un importo non inferiore a € 68.231,60, oltre interessi, contestando la compensazione operata sui crediti maturati per l’attività resa nei mesi di giugno e luglio 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’udienza pubblica dell’11 giugno 2026, ha rilevato che la società ricorrente, con memoria depositata, aveva dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione, analizzata alla luce degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm., determina il venir meno dell’interesse al ricorso, che va pertanto dichiarato improcedibile.
La pronuncia non entra nel merito delle censure sollevate avverso il verbale ispettivo e gli atti consequenziali, ma si limita a prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dalla parte ricorrente, il quale costituisce una delle cause di definizione del giudizio senza decisione di merito previste dal codice del processo amministrativo.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale tra le parti costituite, non essendo ravvisabile una soccombenza in senso tecnico. La Regione Abruzzo, non costituita, non ha invece diritto ad alcuna statuizione sulle spese. Il giudice ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, conformemente alla regola generale di cui all’art. 34, comma 1, ultima parte, cod. proc. amm.
La sentenza offre, così, una sintetica applicazione delle regole processuali che presidiano il fenomeno della cessazione della materia del contendere, confermando che la dichiarazione di non più interesse alla prosecuzione del giudizio, resa in corso di causa, comporta l’improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa.
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Nota della Redazione
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