Base imponibile su dati certi e prova del dolo (Cass. pen. Sez. 7 n. 16813 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la determinazione della base imponibile deve fondarsi su dati certi e reali e non su mere presunzioni, come le fatture emesse dalla società. La prova del dolo specifico di evasione può essere legittimamente desunta dall’ammontare delle imposte evase, dalla consapevolezza del contribuente dell’esatto importo dovuto e dal comportamento successivo, quale il mancato pagamento delle imposte non dichiarate.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di dichiarazione infedele, relativa all’omessa dichiarazione di maggiori redditi d’impresa e di I.V.A. avrebbe dovuto essere versata. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della base imponibile.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente il primo, il terzo e il quarto motivo, ritenendoli inammissibili in quanto meramente riproduttivi di profili di censura di contenuto fattuale, già adeguatamente valutati dalla Corte di merito. Il giudice d’appello aveva correttamente evidenziato che la determinazione dell’I.V.A. evasa e del maggior reddito non era stata effettuata su mere presunzioni, ma sulla base di dati certi, ossia le fatture emesse dalla società, acquisite tramite questionari o esibite dall’imputato. La Corte di merito aveva inoltre ricalcolato gli importi, escludendo gli accrediti bancari dai proventi in nero e considerando i costi, giungendo a un’imposta evasa superiore alla soglia di punibilità.
Il secondo motivo, relativo alla sussistenza del dolo specifico, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito il fine di evasione sulla base di plurimi elementi valutati congiuntamente: l’ammontare non trascurabile delle imposte evase, di cui l’imputato aveva certamente contezza avendo emesso le fatture, e il mancato pagamento postumo delle imposte dovute. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità, dalla consapevolezza dell’importo dovuto e dal comportamento successivo alla perpetrazione del reato, come il mancato pagamento.
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ha conseguenza quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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