Agevolazioni contributive Cassa forense: solo per i primi anni di iscrizione (Cass. civ. Sez. Lav n. 11816 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, le agevolazioni contributive previste dagli artt. 7, comma 2, e 9, comma 1, del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012 — consistenti nella riduzione alla metà del contributo soggettivo minimo — spettano esclusivamente ai nuovi iscritti alla Cassa, nei primi sei anni di iscrizione (art. 7) e nei primi otto anni, anche non consecutivi (art. 9). L’art. 12 del Regolamento, che estende i benefici di cui all’art. 7 a coloro che erano iscritti a un Albo ma non alla Cassa, deroga solo ai limiti di età e non elimina il requisito temporale dei primi anni di iscrizione. L’art. 13 del Regolamento, che estende le agevolazioni agli iscritti anteriormente alla sua entrata in vigore, richiede comunque la sussistenza dei medesimi requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui il requisito dei primi anni di iscrizione. Poiché le previsioni agevolative costituiscono ius singulare soggetto a stretta interpretazione, il professionista che abbia avuto un precedente periodo di iscrizione alla Cassa, poi cancellato e successivamente reiscritto d’ufficio, non può essere equiparato a un nuovo iscritto qualora l’originario periodo dei primi anni di iscrizione sia già interamente decorso.
Il Fatto
Un avvocato, iscritto alla Cassa forense in un primo periodo e successivamente reiscritto d’ufficio dal 2014, aveva proposto ricorso per ottenere, in via principale, la declaratoria di illegittimità dell’iscrizione d’ufficio e, in via subordinata, l’applicazione delle agevolazioni contributive previste dal Regolamento della Cassa forense, ossia il pagamento dei contributi minimi soggettivi in misura ridotta. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale ma la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto all’avvocato il diritto a corrispondere i contributi in misura ridotta, ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 9, comma 1, del Regolamento, ritenendo che i benefici fossero volti a mitigare gli effetti della riforma che ha introdotto la presunzione di continuità dell’attività professionale. Avverso tale decisione la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato con priorità logica il secondo motivo di ricorso, con il quale la Cassa forense deduceva, in via alternativa, la violazione delle regole di ermeneutica negoziale di cui all’art. 12 delle preleggi e agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., qualificando i Regolamenti della Cassa come atti negoziali, in coerenza con il proprio orientamento giurisprudenziale. Il motivo è stato ritenuto fondato.
La Corte ha osservato che il dettato testuale dell’art. 7, comma 2, del Regolamento circoscrive il beneficio della riduzione del contributo minimo soggettivo ai primi sei anni di iscrizione alla Cassa, a condizione che l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età. Tale requisito temporale — ha precisato la Corte — è indefettibile e non viene meno neppure in forza dell’art. 12 del Regolamento, che estende i benefici ai soggetti iscritti a un Albo ma non alla Cassa, prescindendo solo dai limiti di età, ma non già dal requisito dei primi anni di iscrizione. Il regime di favore si indirizza, in ogni caso, ai nuovi iscritti alla Cassa.
Quanto all’art. 13 del Regolamento, che estende i benefici agli iscritti alla Cassa da tempo anteriore all’entrata in vigore del Regolamento, la Corte ha rilevato che la disposizione richiede espressamente la sussistenza dei medesimi requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui non può eludersi la necessità che si tratti dei primi anni di iscrizione. Una diversa interpretazione condurrebbe a privare di significato la precisazione contenuta nella fonte regolamentare.
La Corte ha poi evidenziato la rilevanza, ai fini interpretativi, dell’espressione “anche non consecutivi” contenuta nell’art. 9, comma 1, del Regolamento. Tale previsione, che accorda il trattamento più favorevole per i primi otto anni d’iscrizione anche in caso di discontinuità, denota una considerazione unitaria del periodo d’iscrizione rilevante per la fruizione delle agevolazioni, in contrasto con la prospettiva “atomistica” accreditata dalla Corte di merito, la quale avrebbe dovuto considerare il precedente periodo di iscrizione dell’avvocato.
La Corte ha pertanto concluso che, nel caso di un professionista già iscritto alla Cassa in epoca risalente e successivamente reiscritto d’ufficio, non può discorrersi di “primi anni” di iscrizione, poiché il precedente periodo non può essere azzerato sol perché la seconda iscrizione risulta “forzosa”. La profonda differenza empirica tra chi non è mai stato iscritto e chi, dopo una cesura, viene reiscritto, esclude l’equiparazione delle due posizioni. La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il primo, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato integralmente il ricorso originario dell’avvocato, compensando le spese dell’intero processo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.