Errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. e limiti del rimedio (Cass. pen. Sez. 6 n. 8259 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente per far valere l’errore di fatto o l’errore materiale in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella percezione degli atti interni al giudizio di legittimità, a causa di una svista o di un equivoco che abbia influenzato il processo formativo della volontà. Qualora la causa dell’errore non sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione impugnata abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio. La censura che deduca un errore di diritto, piuttosto che un errore percettivo, è manifestamente infondata e determina l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, a mezzo della propria difesa, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso una sentenza della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, che aveva a sua volta dichiarato inammissibile un precedente ricorso straordinario. Tale primo ricorso era stato avanzato avverso una sentenza della Sesta Sezione penale che, accogliendo il ricorso del Procuratore generale e della parte civile, aveva annullato senza rinvio agli effetti penali la sentenza di assoluzione della Corte di appello di Palermo per i reati di lesioni personali, minaccia e calunnia, in quanto estinti per prescrizione, disponendo il rinvio per il nuovo giudizio agli effetti civili.

Nel ricorso avverso la sentenza della Sesta Sezione, la difesa aveva dedotto un errore percettivo in ordine al termine di prescrizione, maturato, a suo dire, in data antecedente alla sentenza di appello e al ricorso del Procuratore generale, con conseguente stabilizzazione del giudicato assolutorio e paralisi delle pretese risarcitorie.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione, nel valutare l’odierno ricorso, ha richiamato i principi consolidati in materia di rimedio straordinario, evidenziando come l’errore di fatto azionabile ex art. 625-bis cod. proc. pen. sia esclusivamente quello percettivo, derivante da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Ha precisato che il rimedio non può essere attivato per far valere un errore di diritto o di giudizio, laddove la decisione abbia contenuto valutativo.

La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha denunciato un errore percettivo, bensì un errore di diritto, relativo alla corretta applicazione dei termini di prescrizione e alla valutazione dell’interesse alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale. Tale censura, a prescindere dalla sua fondatezza, si colloca al di fuori del perimetro operativo del mezzo di impugnazione azionato, rendendo il motivo manifestamente infondato.

La Sesta Sezione ha inoltre osservato che la sentenza impugnata non era incorsa in alcun errore percettivo, avendo compiutamente esaminato le doglianze e dato rilievo alla presenza dell’impugnazione della parte civile, indifferente al maturamento della prescrizione e idonea a sostenere l’annullamento con rinvio per gli effetti civili.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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