Rivalutazione pensioni, legittimi i tagli per scaglioni (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È conforme a Costituzione il meccanismo di riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, articolato per scaglioni con percentuali decrescenti. L’art. 1, commi 309 e 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 non viola gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., in quanto il legislatore può graduare la rivalsa dell’inflazione secondo criteri di progressività, salvaguardando le pensioni di importo più basso. La questione di legittimità costituzionale già scrutinata e dichiarata non fondata dalla Consulta preclude l’accoglimento della domanda di accertamento del diritto alla rivalutazione integrale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico complessivamente superiore a quattro volte il minimo INPS, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla rivalutazione integrale della pensione, in misura pari al 100% dell’inflazione. A sostegno della domanda, ha prospettato l’incostituzionalità dell’art. 1, commi 309 e 310, della legge n. 197/2022, che prevede una rivalutazione decrescente per scaglioni, in relazione agli artt. 3, 23, 36 e 38 della Costituzione. La Corte dei conti è stata investita della questione in un giudizio in materia di pensioni civili.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ricostruisce anzitutto il meccanismo normativo. La disposizione riconosce una rivalutazione integrale alle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo, mentre suddivide i trattamenti più elevati in ulteriori cinque scaglioni, con percentuali decrescenti dall’85% per lo scaglione più basso sino al 32% per quello più alto, riferito alle pensioni superiori a dieci volte il minimo.
La Corte richiama quindi i precedenti della Consulta intervenuti sulla medesima disciplina. Con la sentenza n. 19/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.. Con la successiva sentenza n. 167/2025 ha dichiarato non fondate le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla stessa Corte dei conti.
Il giudice contabile osserva che analoghe considerazioni erano già state svolte dalla giurisprudenza contabile, che richiama espressamente la Corte dei conti, Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 11/2024, alle cui motivazioni rinvia ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c..
Su queste basi, la domanda di accertamento del diritto alla rivalutazione integrale del trattamento pensionistico non può trovare accoglimento. Il ricorso è dunque rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente, liquidate in favore dell’INPS.
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Nota della Redazione
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