Nullaosta del proprietario per dehors e annullamento in autotutela del titolo (TAR Calabria n. 1943 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nullaosta del proprietario dell’immobile prescritto dal regolamento comunale per l’installazione di un dehors a meno di due metri dall’edificio costituisce presupposto di legittimità dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, e non semplice allegato della domanda. La sua assenza rende il titolo originariamente illegittimo e giustifica l’annullamento in autotutela, non la revoca. La qualificazione dell’atto si opera in base al contenuto dispositivo e alla causa giuridica, sicché la rimozione di un provvedimento illegittimo integra annullamento d’ufficio anche quando l’amministrazione abbia evocato l’art. 21-quinquies legge n. 241/1990. L’interesse pubblico al decoro urbano, concretizzato nella disciplina regolamentare, prevale sull’affidamento del privato quando il tempo trascorso tra rilascio e caducazione è limitato e l’istante ha omesso di rappresentare compiutamente la titolarità dell’immobile.

Il Fatto

La società ricorrente otteneva dal Comune di Catanzaro, con atto del 31.3.2023, una concessione temporanea per l’occupazione di suolo pubblico finalizzata alla realizzazione di un dehors antistante il proprio esercizio di somministrazione, e nel maggio 2023 realizzava l’opera assentita.

Dopo la realizzazione, il Comune avviava il procedimento di autotutela sulla base della segnalazione di un condomino che assumeva di non aver autorizzato il posizionamento a meno di due metri dalla facciata. All’esito, con provvedimento del 10.7.2023, l’ente disponeva la caducazione del titolo e ordinava la rimozione del manufatto e il ripristino dei luoghi. La società impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo incompetenza, difetto di interesse pubblico, carenza di istruttoria e di motivazione, violazione del regolamento e degli artt. 21-quinquies e 21-nonies legge n. 241/1990, chiedendo in via subordinata l’indennizzo e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto il vizio di incompetenza, rilevando che la competenza all’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e al conseguente esercizio del potere di autotutela appartiene pacificamente all’ente comunale, essendo in gioco un interesse pubblico e non una controversia tra privati.

Il nucleo della decisione riguarda il nullaosta del proprietario. L’art. 12.3, lett. d), del regolamento comunale richiede che la domanda di autorizzazione sia accompagnata dal nullaosta del proprietario o dell’amministratore quando l’occupazione sia posta a meno di due metri dall’edificio. Per il TAR tale documento non attiene alla sola presentazione dell’istanza, ma alla stessa legittima rilasciabilità del titolo: la domanda costituisce unicamente atto di impulso del procedimento, mentre il nullaosta integra un presupposto dell’autorizzazione.

Ne consegue l’irrilevanza dell’argomento secondo cui la normativa primaria non prevede limiti di distanza per i dehors, come pure del richiamo a Consiglio di Stato n. 304 del 2023: le ragioni dell’autotutela si fondano sul regolamento comunale e sul nullaosta da questo richiesto. Il Collegio esclude inoltre il pertinente richiamo agli artt. 1117 ss. cod. civ., non trattandosi di uso della cosa comune ma del rispetto della distanza dagli edifici. Poiché non era formalmente costituito un condominio e i muri perimetrali ricadevano in comunione, risultava necessaria l’autorizzazione di tutti i proprietari; il termine “proprietario” va letto in senso impersonale.

Il TAR ritiene corretto che l’amministrazione non abbia valorizzato il documento recante il nullaosta di una proprietaria, in quanto posteriore al provvedimento concessorio e privo di sottoscrizione autografa o digitale. In assenza del nullaosta, l’autorizzazione non sarebbe stata rilasciabile.

Quanto alla qualificazione, il provvedimento impugnato integra un annullamento in autotutela e non una revoca, perché l’ente non ha rivalutato l’opportunità del titolo ma ne ha rimosso l’originaria illegittimità, secondo il criterio del contenuto dispositivo e della causa giuridica (Consiglio di Stato Sez. VI n. 1556 del 27.2.2026). L’interesse pubblico al decoro urbano è immanente. Il breve lasso tra rilascio e caducazione esclude un affidamento consolidato (TAR Veneto Sez. I n. 22 del 7.1.2019), tanto più che il tecnico aveva omesso di indicare l’esistenza di proprietari ulteriori rispetto al locatore. Il rigetto del ricorso travolge la domanda risarcitoria per difetto del comportamento illecito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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