Valutazione della parte civile e legittima difesa in lesioni aggravate (Cass. pen. n. 9113/2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, valutate con il necessario controllo di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, possono legittimamente fondare l’affermazione della penale responsabilità, anche in presenza di divergenze tra i testimoni sui dettagli, purché il nucleo essenziale del racconto risulti convergente e la motivazione del giudice dia conto, in modo logico e coerente, delle ragioni della scelta. La valutazione della prova dichiarativa è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità o travisamento della prova. La legittima difesa, anche putativa, postula l’attualità di un pericolo, la cui assenza esclude la scriminante; il vizio di travisamento della prova non è configurabile quando il giudice abbia correttamente interpretato gli elementi fattuali, senza alterarne il significato.
Il Fatto
L’imputata è stata condannata dal Tribunale di Verbania per il delitto di lesioni personali aggravate, in concorso con un’altra persona, ai danni della moglie di quest’ultima, per avere, nel corso di un alterco notturno, aggredito fisicamente la vittima, cagionandole lesioni. La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza, ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dal nucleo essenziale delle testimonianze dei figli della stessa, nonostante alcune divergenze sui dettagli, e ha escluso la sussistenza della legittima difesa, anche putativa, per mancanza di un pericolo attuale.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, vizi motivazionali e violazione di legge in ordine alla valutazione della prova dichiarativa, e con il secondo motivo, travisamento della prova e mancato riconoscimento della legittima difesa, anche putativa.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Quanto al primo motivo, ha richiamato il consolidato principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile richiedono un controllo rigoroso sulla credibilità soggettiva e sull’attendibilità intrinseca del racconto, ma non impongono l’obbligo di riscontri esterni analoghi a quelli previsti per la chiamata in correità. La Corte d’appello aveva adeguatamente spiegato le ragioni per cui la versione della vittima, più misurata rispetto alla querela, era da ritenere attendibile, e aveva giustificato le discrasie tra le deposizioni dei figli con la concitazione del momento, il lungo tempo trascorso e la giovane età dei minori, valorizzando il nucleo convergente dell’aggressione. Tale motivazione, logica e non apparente, si sottrae al sindacato di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la sussistenza del travisamento della prova, rilevando che la Corte territoriale non aveva ignorato né travisato gli elementi fattuali dedotti dalla difesa, ma li aveva semplicemente valutati in modo diverso, giungendo alla conclusione che al momento della condotta aggressiva dell’imputata non sussisteva più un pericolo attuale. In particolare, la Corte d’appello aveva riconosciuto che la vittima aveva sbattuto una sedia contro la porta, ma aveva osservato che, dopo che il marito aveva aperto la porta, la vittima era entrata limitandosi a chiedere spiegazioni e a filmare la scena, senza manifestare propositi di aggressione. La legittima difesa, anche putativa, richiede la sussistenza di un pericolo attuale o di un errore scusabile sulla sua esistenza, che nella specie era stato escluso con motivazione coerente. Il ricorso, pertanto, è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidare con separato decreto.
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