Prescrizione del risarcimento e sequestro penale: decorrenza dal momento della percezione del danno (Cass. civ. Sez. 3 n. 2600 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno per lesione extracontrattuale si prescrive, ai sensi dell’art. 2947, primo comma, cod. civ., in cinque anni, decorrenti, secondo l’art. 2935 cod. civ., dal momento in cui il danneggiato ha concreta percezione dell’evento dannoso e della sua ascrivibilità alla condotta di un terzo. La disposizione di cui all’art. 2947, terzo comma, cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, trova applicazione solo ove il fatto penalmente accertato sia causalmente connesso all’illecito fonte di danno civile. L’individuazione dell’atto o del fatto dal quale far decorrere il termine prescrizionale costituisce accertamento di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora la motivazione non risulti palesemente irragionevole.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile edificato sulla base di una concessione edilizia rilasciata dal Comune e successivamente annullata, aveva convenuto in giudizio l’ente e il suo ex Sindaco chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ., anche in relazione al sequestro penale del bene. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, e la Corte d’appello di Perugia aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile il termine quinquennale di cui al primo comma dell’art. 2947 cod. civ. e non quello derogatorio di cui al terzo comma, in ragione dell’ininfluenza dei reati di falso — per cui il responsabile dell’ufficio tecnico era stato condannato con sentenza irrevocabile — rispetto all’illecito dedotto in giudizio.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha innanzitutto chiarito che, ove fosse applicabile il terzo comma dell’art. 2947 cod. civ., la domanda sarebbe stata tempestiva: la sentenza penale di condanna era divenuta irrevocabile nel 2005 e l’atto di citazione era stato notificato nel 2007. Tuttavia, il presupposto per l’operatività di tale deroga è che il reato oggetto del giudizio penale sia causalmente connesso al fatto illecito produttivo del danno: la Corte territoriale, con accertamento di merito, ha escluso tale nesso, rilevando che i falsi contestati erano successivi al rilascio della concessione e non avevano inciso sul procedimento amministrativo.

Sulle censure volte a contestare tale ricostruzione — dirette ad ampliare il perimetro dei fatti penalmente rilevanti — la Suprema Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché finalizzate ad ottenere un nuovo e diverso accertamento di fatto, non consentito in sede di legittimità. L’individuazione del dies a quo della prescrizione, infatti, è questione rimessa al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in Cassazione se non per palese irragionevolezza.

Quanto alla data di decorrenza, il Collegio ha ritenuto ragionevole la scelta della Corte d’appello di fissarla in quella del sequestro penale dell’immobile. Il privato che, pur titolare di una concessione ancora formalmente valida, vede la propria proprietà sottoposta a sequestro da parte del giudice penale, deve quantomeno dubitare della legittimità del titolo: da quel momento, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., il diritto al risarcimento può essere fatto valere.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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