Giudicato interno sulla validità dell’accreditamento e della convenzione: precluso il rilievo officioso in appello (Cass. civ. Sez. 1 n. 17999 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, la proposizione dell’appello sul riconoscimento della pretesa implica che la questione della nullità dell’accordo sia soggetta al potere di rilevazione d’ufficio del giudice, in quanto eccezione in senso lato relativa ad un fatto costitutivo già allegato in primo grado, purché le parti non abbiano discusso né il giudice abbia prospettato ed esaminato la questione della validità ed efficacia del rapporto. La rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto e dell’insussistenza del rapporto di accreditamento è preclusa qualora si sia formato un giudicato interno espresso sulla validità dell’accordo e sulla sussistenza dell’accreditamento, anche quando tali profili siano stati positivamente affermati dal primo giudice e l’appello non li abbia specificamente impugnati.
Il Fatto
La società, struttura sanitaria privata, proponeva ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti dell’Azienda sanitaria locale per il corrispettivo di prestazioni di laboratorio erogate in regime di accreditamento dapprima transitorio e poi istituzionale, decurtato per effetto dell’applicazione del cosiddetto “sconto tariffario”. Il Tribunale accoglieva il ricorso, ma all’esito dell’opposizione proposta dall’Azienda il giudice di primo grado rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. La Corte d’appello, invece, accoglieva il gravame e revocava l’ingiunzione, rilevando d’ufficio la mancata prova, da parte della società, della sussistenza di un valido rapporto di accreditamento e di un efficace contratto con l’Azienda per il periodo di riferimento. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del giudicato interno formatosi sui punti non impugnati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto fondati su ragioni sostanzialmente identiche, assorbendo i restanti motivi. Il Supremo Collegio ha richiamato il principio per cui la nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in appello e in cassazione, purché non si sia formato un giudicato espresso sulla validità dell’accordo nei gradi precedenti. Tale potere officioso sussiste quando il giudice di prime cure abbia deciso su pretese che presuppongono la validità del rapporto contrattuale, senza però che le parti ne abbiano discusso o che il giudice stesso ne abbia esaminato la questione.
Nella fattispecie, dalla motivazione della sentenza di primo grado risultava che il Tribunale aveva accertato che la pretesa creditoria della società si fondava sui contratti ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 stipulati con l’Azienda per gli anni di riferimento e che l’Azienda non aveva contestato l’effettiva sussistenza del rapporto di accreditamento. La Corte ha ritenuto che tali statuizioni presupponessero, sul piano logico e giuridico, l’affermazione della validità del contratto e la sussistenza dell’accreditamento, profili che erano stati quindi oggetto di delibazione da parte del primo giudice. L’atto di appello dell’Azienda, lungi dal censurare tali riscontri, ne forniva anzi conferma, fondando sull’esistenza degli accordi contrattuali la legittimità dello sconto applicato e riconoscendo espressamente che la struttura operava in regime di accreditamento.
Pertanto, alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 7294 del 2017, il rilievo officioso, in appello, dell’insussistenza di un valido ed efficace rapporto di accreditamento e contrattuale era precluso in dipendenza del giudicato interno formatosi al riguardo. La Corte territoriale aveva invece violato l’art. 2909 cod. civ., rilevando d’ufficio una questione non più contestabile dalle parti né rilevabile dal giudice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.