Interessi sui rimborsi IVA dalla domanda, non dal pagamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 19751 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripetizione di imposte indirette sugli affari non dovute, la disciplina applicabile è quella speciale dettata dalla legge n. 29 del 1961, la cui vigenza non è superata dal diritto dell’Unione europea, che lascia agli Stati membri la regolamentazione delle modalità di rimborso purché nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Gli interessi di cui all’art. 5 della legge n. 29 del 1961 hanno natura moratoria e decorrono, nella misura semestrale del tre per cento per ogni semestre compiuto, dalla data della domanda di rimborso, non dal giorno del versamento indebito, poiché la loro esigibilità presuppone che l’obbligo restitutorio sia stato fatto valere con una richiesta ricettizia partecipata al debitore. Tale domanda può essere proposta anche in via amministrativa e la sua presentazione determina la costituzione in mora dell’Amministrazione finanziaria.
Il Fatto
La società contribuente aveva versato nel 1996 l’IVA a seguito di una cessione di beni, con rivalsa regolarmente saldata dalla cessionaria. L’operazione era stata però riqualificata dall’Agenzia delle entrate, in sede di verifica nei confronti della cessionaria, come trasferimento di azienda, esente da IVA e soggetto a imposta di registro. L’accertamento era stato confermato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 440 del 2015, a seguito della quale la cessionaria aveva chiesto alla cedente la restituzione dell’imposta versata in via di rivalsa.
La contribuente presentava quindi istanza di rimborso dell’IVA ritenuta indebitamente versata, oltre interessi. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria accoglieva l’appello della società, riconoscendo il diritto al rimborso e agli interessi dal giorno del pagamento indebito, ritenendo tale decorrenza imposta dal principio di neutralità dell’IVA. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza con ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per novità della questione. Ha richiamato il principio per cui il giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti di causa ex art. 113 cod. proc. civ., nel rispetto del divieto di ultra o extra-petizione. L’invocazione degli artt. 1 e 5 della legge n. 29 del 1961 implicava una mera qualificazione giuridica, non richiedendo l’accertamento di elementi fattuali nuovi, ed era quindi ammissibile in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ha ripercorso i principi della giurisprudenza unionale, secondo cui, in mancanza di disciplina europea, spetta all’ordinamento interno stabilire i requisiti per le domande di rimborso delle imposte, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Ha quindi rammentato che la disciplina interna di riferimento è quella della legge n. 29 del 1961, il cui art. 5 prevede che gli interessi spettino “a decorrere dalla data della domanda di rimborso”.
La Corte ha chiarito che gli interessi di cui all’art. 5 citato hanno natura moratoria e divengono esigibili solo nel momento in cui le somme versate indebitamente sono riconosciute come tali a seguito di un provvedimento amministrativo o giudiziario. Non si tratta di interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282 cod. civ. o di quelli di cui all’art. 2033 cod. civ., essendo la legge speciale derogatoria rispetto alla regola generale della decorrenza dal giorno del pagamento. La nozione stessa di ritardo imputabile presuppone che l’obbligo sia stato fatto valere con richiesta ricettizia, partecipata al debitore.
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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