Nuovi documenti in appello tributario entro venti giorni liberi (Cass. civ. Sez. V n. 11683 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti dell’art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività deve essere esercitata — stante il richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto alle norme del giudizio di primo grado — entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità dell’art. 24, comma 1. Tale termine, anche in assenza di espressa previsione, è di natura perentoria e sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione cui adempie, di rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La possibilità di produrre nuovi documenti in appello resta comunque ampia, potendo la parte depositare prove documentali anche preesistenti al giudizio di primo grado e persino se in quel grado era rimasta contumace.

Il Fatto

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento eccependo la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, investita dell’appello erariale, ha respinto il gravame dell’Agenzia delle entrate, rilevando che la tempestività del ricorso iniziale è questione rilevabile d’ufficio, ma dichiarando la tardività delle produzioni documentali relative alla notifica, in violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992.

Avverso tale decisione l’Agenzia propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la contribuente. La questione centrale attiene alla possibilità di acquisire in appello la prova documentale della notifica della cartella, esclusa dai giudici di secondo grado in ragione del regime delle produzioni documentali.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che in appello non possano essere prodotti nuovi documenti e che, quindi, la prova della notifica non potesse essere acquisita. Il motivo è ritenuto fondato.

La Corte ricostruisce il regime delle produzioni documentali nel processo tributario. L’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 cod. proc. civ. Tuttavia, per il richiamo operato dall’art. 61 d.lgs. n. 546/1992 alle norme del giudizio di primo grado, l’attività deve essere esercitata entro il termine di cui all’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, cioè fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità dell’art. 24, comma 1.

Il Collegio precisa che tale termine, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione cui adempie, ossia il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Sul punto richiama Cass. n. 18103 del 2021 e Cass. n. 655 del 2014.

La Corte ribadisce poi l’ampiezza della facoltà di produzione documentale in appello: la parte può depositare prove documentali anche se preesistenti al giudizio di primo grado e persino se in quest’ultimo era rimasta contumace, come affermato da Cass. n. 17921 del 2021 e Cass. n. 29568 del 2018. Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 21 e 22, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 in relazione agli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., resta assorbito.

In conclusione, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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