Esenzione IMU beni-merce: la dichiarazione è condizione necessaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 13666 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione di cui all’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 124 del 2013, per i c.d. beni-merce non locati presuppone la presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti per godere dell’esenzione, entro il termine ordinario previsto per le variazioni relative all’imposta municipale propria, la cui inosservanza determina la decadenza dal beneficio fiscale. Le condizioni per l’esenzione devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU da presentare per ciascuna annualità, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portare a conoscenza dell’ente impositore circa la loro permanenza. L’assolvimento dell’obbligo dichiarativo non può considerarsi soddisfatto dalla presentazione di una comunicazione per un anno d’imposta non corrispondente a quello interessato, priva dei requisiti formali richiesti dalla normativa vigente. Tale adempimento non è suscettibile di essere sostituito da alcun altro atto equipollente, in ragione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.
Il Fatto
Una società contribuente, titolare di immobili classificati come beni-merce, impugnava un accertamento IMU relativo all’anno 2016, assumendo di avere diritto all’esenzione prevista dall’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respingeva il ricorso e, in sede di appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava la decisione, ritenendo che la società non avesse adeguatamente assolto all’onere dichiarativo necessario per fruire del beneficio.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi: con il primo denunciava la violazione dell’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, sostenendo che la presentazione della dichiarazione non fosse condizione necessaria per l’esenzione; con il secondo lamentava il vizio di motivazione apparente per mancata valutazione di una comunicazione presentata all’ente impositore nell’anno 2014.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso entrambe le censure. Sul primo motivo, i giudici di legittimità hanno richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, in materia di IMU, le condizioni per l’esenzione dei beni-merce non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità. La presentazione della dichiarazione entro il termine ordinario costituisce pertanto presupposto necessario del beneficio, la cui inosservanza determina la decadenza, non potendo l’obbligo dichiarativo ritenersi assolto da una comunicazione riferita ad un diverso anno d’imposta e priva dei requisiti formali richiesti.
La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione analogica o estensiva, con la conseguenza che la specifica previsione normativa, subordinando il riconoscimento dell’esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce di considerare equivalente qualsivoglia altro adempimento.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato l’inammissibilità della censura per la mancata indicazione, in ipotesi di doppia conforme, delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrandone la diversità, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 22430 del 2018.
La Corte ha infine dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la società alla rifusione delle spese processuali e al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente, nonché di quella ex art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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