Annullamento con rinvio per omessa condanna alle spese della parte civile (Cass. pen. Sez. 5 n. 14564 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali, la regola generale è quella della soccombenza. La compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., è ammessa solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia a quanto richiesto nell’ambito del processo civile dall’art. 92 cod. proc. civ. L’assoluzione dell’imputato con formula dubitativa non esclude la condanna della parte civile alla rifusione delle spese, essendo la deroga prevista solo per il difetto di imputabilità. L’omessa pronuncia sulla richiesta di condanna alle spese, in assenza di compensazione, determina l’annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Il Fatto
Con sentenza del 31 gennaio 2019, il Tribunale di Lecce assolveva l’imputato dalla contestazione di falsità in testamento pubblico. La sentenza veniva appellata dalla parte civile, che ne chiedeva la riforma. La Corte di appello di Lecce, con pronuncia del 24 settembre 2025, rigettava l’appello e condannava la parte civile al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio, omettendo però di pronunciarsi sulla domanda di rifusione delle spese legali sostenute dall’imputato, ritualmente avanzata in secondo grado.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per la mancata condanna della parte civile appellante alla rifusione delle spese legali, nonostante la soccombenza e la rituale richiesta. La Procura Generale concludeva per l’accoglimento del ricorso, mentre la parte civile eccepiva l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza e l’insussistenza del diritto alla rifusione in caso di assoluzione con formula dubitativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso ogni profilo di inammissibilità del ricorso, rilevando che la richiesta dell’imputato emergeva dalla stessa sentenza impugnata, nella quale erano riportate le conclusioni rassegnate dalle parti. Nessun problema di autosufficienza poteva pertanto porsi, atteso che il giudice di legittimità era in grado di apprezzare la fondatezza della doglianza sulla base del solo provvedimento impugnato.
Nel merito, la Corte ha richiamato il disposto dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, con la sentenza che rigetta la domanda della parte civile o che assolve l’imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione. Ha quindi rimarcato che la condanna alle spese segue la regola della soccombenza, salvo che il giudice ritenga, per giustificati motivi, di compensarle.
Richiamando il precedente di Sez. 6, n. 35931 del 2021, Daidone, la Corte ha ribadito che la compensazione è ammessa solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia a quanto richiesto dall’art. 92 cod. proc. civ. Le ragioni giustificatrici devono esulare dalla fisiologica dialettica processuale e dalla coessenziale incertezza dell’esito del giudizio, dovendosi altrimenti svuotare di contenuto la regola generale della soccombenza.
La Corte ha inoltre precisato che alcun rilievo può attribuirsi alla formula assolutoria “dubitativa” pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., giacché l’art. 541 cod. proc. pen. esclude la possibilità di condanna della parte civile solo in caso di assoluzione per difetto di imputabilità, senza contemplare ulteriori deroghe. Perfino una sentenza di condanna dell’imputato potrebbe non essere ostativa al diritto di ottenere il rimborso delle spese dalla parte civile, qualora la domanda risarcitoria sia respinta.
Nel caso di specie, una volta rigettato l’appello della parte civile, la Corte territoriale avrebbe dovuto condannarla alla rifusione delle spese legali o, in alternativa, disporre la compensazione, fornendo in tal caso una motivazione adeguata sulle ragioni eccezionali che la giustificavano. L’omessa pronuncia ha pertanto imposto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, con devoluzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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